06. Acquisto documenti di gara
La partecipazione a gare d'appalto pubbliche prevede la possibilità di accedere liberamente a tutta la documentazione di gara, al fine di prendere integrale conoscenza di tutti gli elementi che possono influire sull'offerta. La stazione appaltante può unicamente chiedere al soggetto interessato a partecipare alla gara d'appalto, il pagamento delle spese di copia.
Determinazione AVCP n. 2 del 13 gennaio 2000.
Con esposto in data 14 settembre 1999, la Società E.G. informava l'Autorità che un bando di gara di appalto di lavori pubblici per un importo a base d'asta di circa 7 mld, faceva obbligo ai concorrenti - tra cui l'impresa esponente - di acquistare, a pena di esclusione, la documentazione tecnica, verso il prezzo di Lire 2.700.000.
L'impresa esponente lamentava che tale condizione poneva un onere eccessivo a carico dei partecipanti e concretava, inoltre, una situazione discriminatoria a favore delle imprese con maggiori disponibilità finanziarie, con violazione della "par condicio" tra i concorrenti e con pregiudizio della libera concorrenza.
La stazione appaltante, su richiesta dell'Autorità, giustificava l'inserimento della clausola nel bando, sostenendo che l'obbligo di acquisto della documentazione derivava dalla complessità dei lavori da realizzare che imponeva la perfetta conoscenza degli elaborati progettuali a garanzia della corretta riuscita delle opere. Inoltre, il rimborso delle spese per le copie della documentazione si giustificava sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, la quale non può conseguire una efficiente gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di costi.
La questione prospettata presenta rilievo di carattere generale che richiede uno specifico esame.
Va specificato che il bando in esame e relativa clausola che pone a carico dei concorrenti l'obbligo:
di aver "acquistato e ritirato la documentazione di appalto" e precisa che "l'acquisto e il ritiro di tale documentazione, analiticamente descritta nell'elenco predisposto, sono obbligatori, pena "esclusione dalla gara:
tali adempimenti dovranno effettuarsi "perentoriamente entro il 2.9.1999 presso ditta U. B.- previa prenotazione telefonica. Il costo della documentazione in questione è pari a nette L. 4.500.000, oltre IVA al 20%:
il committente stabilisce peraltro di addebitare ai partecipanti esclusivamente L. 2.250.000, oltre a Lire 450.000 per IVA al 20% e così per complessive L. 2.700.000, assumendo a proprio carico il costo della copia del progetto costruttivo, che fa parte di detta documentazione.
Ciò premesso, si ricorda che la direttiva comunitaria 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, disciplina, all'articolo 12, la procedura di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, quale la procedura in argomento. La norma prevede che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad inviare i capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti dai concorrenti. La stessa, quindi, pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di fornire ai richiedenti ogni documento od atto di gara che possa essere necessario per formulare l'offerta.
Lo schema di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche, all'articolo 79, recepisce integralmente le disposizioni dell'anzidetta direttiva e all'articolo 71, comma 2, dispone, inoltre, che l'offerta che i concorrenti devono presentare per l'affidamento di appalti, deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di aver esaminato gli elaborati progettuali e di aver preso piena cognizione dello stato dei luoghi e di tutte le condizioni che possono influire sull'offerta. In coerenza dispone anche l'articolo 90, comma 5, dello stesso regolamento per il caso di appalto integrato ovvero nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo, ovvero a corpo e a misura, con una significativa previsione di "esame" degli elaborati progettuali, "posti in visione" (ovviamente dalla stazione appaltante e "acquisibili").
Da queste indicazioni normative emerge, con evidenza, che non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, per di più a pena d'esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. Al contrario vi è l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta e sempre che il concorrente ne faccia espressa richiesta, di rilasciarne copia con rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. Il che è, inoltre, conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.
All'elemento di contrasto con le regole dell'ordinamento italiano della suriportata clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore. Questa scelta amministrativa di sancire l'obbligo per i concorrenti di acquistare la documentazione di gara, pena l'esclusione dalla gara stessa, contraddice il principio della concorrenza, sancito dal diritto comunitario.
Né la fondata esigenza che si abbia perfetta conoscenza degli elaborati progettuali può giustificare la imposizione di modalità di adempimento onerose, imposte dalla stazione appaltante dell'obbligo imposto dalla legge di avere detta conoscenza da parte dei partecipanti alle gare e che si collega già ad effetti che gravano su questi nel caso di inesatto adempimento.
Non è consentito, pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara clausola che, a pena di esclusione, fissi modalità di esame vincolante degli atti relativi, con oneri economici che si concretizzino in pagamenti a terzi e non nel rimborso delle spese per le copie degli atti stessi, ove richieste dai concorrenti alla gara.
Parere AVCP n. 12 del 31.01.2008.
Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute all'invio agli operatori economici dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari, entro sei giorni dalla ricezione della loro richiesta.
Con determinazione n. 2/2000, l'Autorità ha censurato le clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a pena di esclusione, l'acquisto della documentazione di gara, sussistendo, al contrario, l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta.
Fattispecie diversa è invece la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, in quanto conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.
Nel caso in esame, le imprese avevano libero accesso alla visione della documentazione di progetto e, solo nel caso in cui avessero voluto acquisire, per un più approfondito esame, tutta o parte della predetta documentazione, veniva richiesto di rimborsare le spese di riproduzione.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di ... è conforme alla normativa di settore.
Parere AVCP n. 180 del 05.06.2008.
Il punto 8-documentazione, del bando di gara dispone che "in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta municipale, in sede di presa visione obbligatoria, le ditte interessate dovranno versare la somma di euro 500,00 a copertura dei costi di riproduzione degli atti su formato informatico.
Gli atti progettuali devono essere visionati presso l'Ufficio tecnico, che provvederà al rilascio dell'attestazione di avvenuta presa visione del progetto."
Con precedenti espressioni di parere, l'Autorità, sulla questione relativa ai costi di partecipazione alle gare di appalto, ha censurato le clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a pena di esclusione, l'acquisto della documentazione di gara, sussistendo, al contrario, l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta.
Infatti, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute all'invio agli operatori economici dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari, entro sei giorni dalla ricezione della loro richiesta.
L'Autorità ha tuttavia evidenziato la diversa fattispecie che ricorre nel caso in cui la richiesta di versamento di somme di denaro concerne il rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, in quanto conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso in esame, l'Amministrazione comunale consente all'operatore economico il libero accesso alla visione della documentazione di progetto presso l'ufficio tecnico, e, solo nel caso in cui l'impresa sia realmente intenzionata a partecipare alla gara, richiede la copertura dei costi di riproduzione degli elaborati progettuali, il cui valore peraltro risulta essere congruo, prima di rilasciare l'attestato di avvenuto sopralluogo.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di Morrone del Sannio è conforme alla normativa di settore.
Parere AVCP n. 180 del 05.06.2008.
Il punto 8-documentazione, del bando di gara dispone che "in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta municipale, in sede di presa visione obbligatoria, le ditte interessate dovranno versare la somma di euro 500,00 a copertura dei costi di riproduzione degli atti su formato informatico.
Gli atti progettuali devono essere visionati presso l'Ufficio tecnico, che provvederà al rilascio dell'attestazione di avvenuta presa visione del progetto."
Con precedenti espressioni di parere, l'Autorità, sulla questione relativa ai costi di partecipazione alle gare di appalto, ha censurato le clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a pena di esclusione, l'acquisto della documentazione di gara, sussistendo, al contrario, l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta.
Infatti, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute all'invio agli operatori economici dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari, entro sei giorni dalla ricezione della loro richiesta.
L'Autorità ha tuttavia evidenziato la diversa fattispecie che ricorre nel caso in cui la richiesta di versamento di somme di denaro concerne il rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, in quanto conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso in esame, l'Amministrazione comunale consente all'operatore economico il libero accesso alla visione della documentazione di progetto presso l'ufficio tecnico, e, solo nel caso in cui l'impresa sia realmente intenzionata a partecipare alla gara, richiede la copertura dei costi di riproduzione degli elaborati progettuali, il cui valore peraltro risulta essere congruo, prima di rilasciare l'attestato di avvenuto sopralluogo.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di Morrone del Sannio è conforme alla normativa di settore. Parere AVCP n. 67 del 6.03.2008.
Il punto IV.3 del bando in esame, nel prevedere la presa visione presso l'Ufficio Tecnico della documentazione contrattuale e complementare, dispone che per il rilascio dell'attestato di presa visione e di avvenuto sopralluogo è necessario il pagamento della somma di € 500,00 per diritti di presa visione.
Lo stesso punto dispone, altresì, che è possibile acquistare una copia di tutti gli elaborati progettuali previo versamento delle spese di riproduzione pari a € 20,00.
Al riguardo occorre rilevare che la richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un onere di partecipazione, quale risulta essere la somma di € 500,00 dovuta per il rilascio dell'attestato di avvenuto sopralluogo, determinato in funzione dell'importo a base d'asta, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.
Come chiarito da questa Autorità con i parere n. 12/2008 e n. 21/2008, l'unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara. Parere AVCP n. 198 del 17.07.2008.
Con deliberazione n. 78/2004, l'Autorità ha affrontato la questione dell'inserimento del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari tra i documenti di gara resi noti ai partecipanti, statuendo, tra l'altro, che nei casi di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, detti documenti devono essere posti in visione ai partecipanti:
diversamente opinando, l'aggiudicatario si troverebbe a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del d.P.R. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equità.
Il principio di trasparenza implica che le stazioni appaltanti consentano una effettiva conoscibilità della documentazione di gara, al fine di mettere in condizione gli operatori economici di formulare una offerta seria e consapevole.
In tal senso, l'articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, prescrive l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni altro documento complementare.
L'effettiva conoscibilità ed il libero accesso a tutta la documentazione di gara, non può essere conseguita consentendo, come nel caso in esame, la sola presa visione senza materiale acquisizione del computo metrico estimativo definitivo:
detto documento, che individua la stima dell'intervento, ha una autonoma valenza ad uso dei concorrenti, per la compiuta descrizione delle lavorazioni richieste in progetto.
Consentire la sola visione del computo metrico, quantunque con possibilità di prendere annotazioni, ma senza poterlo materialmente acquisire nella propria disponibilità, limita l'appaltatore nell'effettuare corrette e ponderate valutazioni dell'appalto con conseguenti ricadute sulla formulazione dell'offerta.
Quanto sopra costituisce un ostacolo ed una discriminazione nei confronti degli operatori economici, nonché una violazione del principio di trasparenza.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che consentire la sola presa visione del computo metrico senza riconoscere la possibilità di acquisire materialmente detto documento, rappresenta un ostacolo per gli operatori economici ed una violazione del principio di trasparenza.
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