08. GAP
G.AP. = Gare Appalto
Notizie preliminari
Gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di servizi nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti di importo pari o superiore a euro 51.645,69 IVA inclusa, sono tenute a compilare ed a trasmettere al Prefetto il modello "GAP".
Per gli appaltatori che non adempiono a tale obbligo ovvero forniscono notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione dall'Albo degli appaltatori.
Chi deve sottoscrivere il modello GAP
Il responsabile dell'ente appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria devono sottoscrivere il modello "GAP".
Cosa fare
Il modulo va compilato al momento della stipula del contratto o della convenzione d'appalto fra il funzionario responsabile dell'Ente appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
Il modello deve essere trasmesso alle Prefetture competenti per territorio dopo l'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, nei casi in cui tale adempimento sia richiesto dalla legge quale condizione per l'esecutività del contratto medesimo.
Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengono apportate modifiche all'importo od all'oggetto del contratto, è necessario che l'Ente appaltante curi, con la massima tempestività, la compilazione di un nuovo modulo GAP contenente gli elementi di novità ed i riferimenti relativi al modulo iniziale, del quale occorrerà riportare integralmente i dati della parte riservata all'Ente appaltante.
Modello GAP subappaltatori
Tale modello va presentato alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore, con riferimento ad ogni subappaltatore, a prescindere dall'importo del subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il Modello GAP.
Notizie preliminari
Gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di servizi nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti di importo pari o superiore a euro 51.645,69 IVA inclusa, sono tenute a compilare ed a trasmettere al Prefetto il modello "GAP".
Per gli appaltatori che non adempiono a tale obbligo ovvero forniscono notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione dall'Albo degli appaltatori.
Chi deve sottoscrivere il modello GAP
Il responsabile dell'ente appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria devono sottoscrivere il modello "GAP".
Cosa fare
Il modulo va compilato al momento della stipula del contratto o della convenzione d'appalto fra il funzionario responsabile dell'Ente appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
Il modello deve essere trasmesso alle Prefetture competenti per territorio dopo l'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, nei casi in cui tale adempimento sia richiesto dalla legge quale condizione per l'esecutività del contratto medesimo.
Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengono apportate modifiche all'importo od all'oggetto del contratto, è necessario che l'Ente appaltante curi, con la massima tempestività, la compilazione di un nuovo modulo GAP contenente gli elementi di novità ed i riferimenti relativi al modulo iniziale, del quale occorrerà riportare integralmente i dati della parte riservata all'Ente appaltante.
Modello GAP subappaltatori
Tale modello va presentato alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore, con riferimento ad ogni subappaltatore, a prescindere dall'importo del subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il Modello GAP.
Art. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, al terzo comma, le parole: poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati sono sostituite con le altre: poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati;
il quarto comma è sostituito con i seguenti: a richiesta dell'alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché, ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire;
dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli: art. 2-bis. - all' articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: art. 2-quinquies. - Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.
I beni confiscati ai sensi del terzo comma dello articolo 2-ter sono devoluti allo stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.
Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dello articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dello articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
art. 2-ter. - all' articolo 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , dopo le parole: l'allontanamento abusivo dal comune, sono inserite le seguenti: o dalla frazione di comune.
art. 2-quater. - all'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole: sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso sono sostituite dalle seguenti: sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o allo albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi.
art. 2-quinquies. - all' articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , il primo comma è sostituito dal seguente: chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. è data alla amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto;
l'ultimo comma è sostituito dal seguente: per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.
L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà della amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
art. 2-sexies. - per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato Generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall' articolo 2, secondo comma, lettera d), della legge 30 marzo 1981, n. 113.
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. LEGGE 30 dicembre 1991, n. 410 (GU n. 304 del 30/12/1991)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICa
PROMULGa
la seguente legge:
Art. 1.
1 . Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investi- gative nella lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Art. 2.
1 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'articolo 2 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3025): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 31 ottobre 1991. Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 novembre 1991, con pareri delle commissioni 2a, 4a, 5a e 6a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1991. Esaminato dalla 1a commissione il 12, 13, 14, 21, 26 novembre 1991. Esaminato in aula e approvato il 27 novembre 1991. Camera dei deputati (atto n. 6142): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 dicembre 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI e XI. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 dicembre 1991. Esaminato dalla I commissione il 12, 13, 17, 18 dicembre 1991. Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 23 dicembre 1991. Senato della Repubblica (atto n. 3025/ B): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 dicembre 1991, con parere della commissione 5a. Esaminato dalla 1a commissione il 23 dicembre 1991. Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 1991.
Data a Roma, addì 30 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLi
Annesso a
ALLEGATo
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1991, N. 345.
All'articolo 1, al comma 2, lettera a), le parole: "anche interforze" sono sostituite dalle seguenti: "e in primo luogo a quelli a carattere interforze".
All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.
2-ter. I commi 1 e 2 dell'articolo 1- ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.
2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le competenze di detto organo sono attribuite al Ministro dell'interno con potestà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, che sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.
2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la rubrica denominata 'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso' istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica 'Sicurezza pubblica' del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
All'articolo 3: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "ivi compreso il fenomeno delle estorsioni";
al comma 4, al secondo periodo, le parole: "e svolgere, in collaborazione con gli stessi," sono sostituite dalle seguenti: "e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale," ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1 gennaio 1993, è assegnato alla DIA, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.";
al comma 5, le parole: "è affidata la direzione, con connessa responsabilità, delle attività svolte dalla DIA, delle quali è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1." sono sostituite dalle seguenti: "è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla DIA, delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della DIA, delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 1.";
il comma 6 è sostituito dai seguenti: "6. Alla DIA è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della DIA partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.
6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla DIA un vice direttore con funzioni vicarie."
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: "Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata). - 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti"
All'articolo 4: al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.";
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della DIA, può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonché ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.
4-ter. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla DIA si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.;"
il comma 7 è soppresso;
il comma 8 è soppresso.
All'articolo 6: al comma 1, le parole: "ed in lire 3.930 milioni per gli anni 1992 e 1993" sono sostituite dalle seguenti: "ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e a regime".
08. GAP € 7,00 oppure Appalti € 15,00
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