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< Appalti e contratti pubblici

< 01. Appalto e Codice civile
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< 03. Procedura negoziata
> 05. Amministrazione diretta

04. Acquisizioni in economia


Il sistema di acquisizione in economia è un sistema di acquisizione di lavori, servizi o forniture che può essere effettuato mediante:
L'acquisizione in economia è caratterizzata da due elementi sostanziali:
Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 125.000,00 per le amministrazioni aggiudicatrici quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, CONSIP, e per importi inferiori a € 193.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, CONSIP e per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi in specifiche categorie.
L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti richiesti. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 125, D.Lgs. 163/06
Art. 132, D.Lgs. 163/06. Varianti in corso d'opera.
Art. 174, DPR 207/2010. Autorizzazione della spesa per lavori in economia.
Art. 175, DPR 207/2010. Lavori d'urgenza.
Art. 176, DPR 207/2010. Provvedimenti in casi di somma urgenza.
Art. 177, DPR 207/2010. Perizia suppletiva per maggiori spese.
Art. 311, DPR 207/2010. Varianti introdotte dalla stazione appaltante.
Proroga contrattuale e ricorso all'art. 125 del D.Lgs. 163/06.
Affidamento diretto di servizi di importo superiore a € 20.000 e obbligo di consultazione di almeno cinque operatori.
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