Il sistema di
acquisizione in economia è un sistema di
acquisizione di
lavori, servizi o forniture che può essere effettuato mediante:
L'acquisizione in economia è caratterizzata da due elementi sostanziali:
- il limite massimo della spesa;
- la definizione precisa delle prestazioni acquisibili.
Per ogni
acquisizione in economia le
stazioni appaltanti operano attraverso un
responsabile del procedimento.
I fondi necessari per la
realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla
stazione appaltante con mandati intestati al
responsabile del procedimento, con
obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in
economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
Le
forniture e i servizi in economia sono ammessi per
importi inferiori a € 125.000,00 per le
amministrazioni aggiudicatrici quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, CONSIP, e
per importi inferiori a € 193.000,00 per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da
stazioni appaltanti diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, CONSIP e per gli
appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia
stazione appaltante, aventi per oggetto servizi in specifiche categorie.
L'
acquisizione in economia di
beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole
voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il
ricorso all'acquisizione in economia è altresì
consentito nelle seguenti ipotesi:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
L'
affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le
procedure ordinarie di
scelta del contraente. Agli
elenchi di operatori economici tenuti dalle
stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti richiesti. Gli
elenchi sono soggetti ad
aggiornamento con cadenza almeno
annuale.
Nessuna
prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle
acquisizioni in economia.