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10. R.T.I. - Raggruppamento Temporaneo di Imprese


L'Associazione temporanea di imprese (A.T.I.), anche detta Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese costituita per lo svolgimento di un'attività per il periodo necessario per il suo compimento. Tale forma aggregativa nasce dalla necessità giuridica o dalla convenienza economica per due o più imprese che partecipano ad una gara d'appalto a collaborare tra loro, al fine di raggiungere i requisiti minimi richiesti nel bando di gara per poter partecipare alla procedura ovvero per ripartire gli oneri di esecuzione ed assicurarsi le condizioni di miglior favore delle quali ciascuna singolarmente dispone. Altro importante vantaggio che discende dal ricorso all'A.T.I., è che consente di sopportare costi molto più contenuti rispetto alla costituzione di un'impresa comune o di un consorzio che, in caso di esito negativo della gara, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con costi difficilmente recuperabili.
Si distinguono raggruppamenti temporanei di tipo:
  • verticale: ciascuna delle imprese riunite è in possesso di una identica specializzazione e fra di esse vi è una suddivisione meramente quantitativa delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
  • orizzontale: un'impresa (ordinariamente capace per la prestazione prevalente), si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni scorporabili. In questo secondo caso, il presupposto è che si tratti di appalto complesso, costituito da prestazioni che richiedono diverse specializzazioni, in relazione alle quali dovrà essere il bando di gara a indicare quali assumono carattere prevalente e quali sono scorporabili;
  • misto: parte delle prestazioni è eseguita da una o più imprese con la medesima specializzazione, mentre la restante parte è eseguita da imprese aventi specializzazioni diverse.
La costituzione dell'associazione temporanea permette alle imprese associate di formulare un'offerta congiunta con l'obbligo di realizzare congiuntamente le attività oggetto di gara, pur restando giuridicamente soggetti distinti.
In fase di presentazione dell'offerta l'A.T.I. può essere "costituita", in quanto è già stata formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente l'attribuzione del mandato con rappresentanza all'impresa capogruppo, oppure può essere "costituenda", in quanto le imprese si impegnano a costituire l'A.T.I. e ad attribuire mandato collettivo con rappresentanza alla capogruppo.
Lo strumento tecnico utilizzato per dare luogo a tale forma di associazione è quello del mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una società capogruppo che rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività, fino all'estinzione di ogni rapporto.
L'A.T.I. operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese, anche individuali e artigiane, oppure da società commerciali e cooperative, anche in forma di consorzio.
Per quanto riguarda il soggetto giuridico, l'aggregazione non costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e ogni impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
I concorrenti associati, con la presentazione dell'offerta, assumono la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori; peraltro, gli assuntori di lavori scorporabili sono responsabili nei limiti dell'esecuzione dei lavori di loro rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della capogruppo.
In riferimento al soggetto passivo di imposta, si conferma che con l'associazione temporanea non nasce un nuovo soggetto fiscale, tranne il caso in cui si ravvisi la presenza di una società di fatto.
In particolare, se oggetto dell'appalto è un'opera indivisibile, non frazionabile in parti distinte, autonomamente eseguibili da ciascuna delle imprese associate, si determina l'esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto.
Se invece l'opera dell'appalto è frazionabile in parti fisicamente distinte, eseguite autonomamente da ciascuna delle associate, non nasce un nuovo soggetto fiscale, e le imprese associate sono soggette ad imposizione per la parte loro spettante.
L'elemento determinante per l'esistenza di un nuovo soggetto distinto dalle singole imprese formanti il gruppo, e come tale titolare di autonomi rapporti giuridici ed economici, è dato dal fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario e indistinto, sia all'interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere, e non dalla circostanza che per la natura delle spese emerga l'impossibilità di attribuire a ciascuna impresa i costi e i ricavi derivanti dall'esecuzione unitaria dell'opera. Inoltre, non assume rilievo determinante la circostanza che l'opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, posto che, anche in caso di ripartizione percentuale dell'opera, è possibile la divisibilità contabile, tecnica e gestionale.
Per quanto riguarda gli obblighi facenti capo all'A.T.I. quale società di fatto, ad essa vanno imputati i costi e ricavi relativi all'esecuzione dei lavori appaltati.
L'A.T.I. è poi soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all'esecuzione dei lavori appaltati. Le imprese associate, invece, sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.

Art. 3, D.Lgs. 163/06. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Art. 37, D.Lgs. 163/06. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
DPR 207/2011 - Regolamento appalti.
Definizione di RTI di tipo orizzontale e verticale.
ATI orizzontali e verticali ed indicazione della quota di partecipazione.
Coincidenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e percentuale di ripartizione nella esecuzione dei lavori.
ATI costituita ed indicazione della percentuale di partecipazione.
Obbligo di indicazione nell'offerta economica della volontà di costituire l'ATI.
Requisiti di partecipazione richiesti singolarmente ad ogni impresa costituente l'ATI/RTI.
Possibilità di partecipazione in ATI di due imprese in grado di soddisfare individualmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara.
Modalità di utilizzazione dell'ATI.
Ammissibilità della riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente.
ATI già costituita e indicazione della quota di partecipazione.
ATI ed incremento del quinto.
Associazioni di tipo misto ed incremento del quinto.
Procedura negoziata e possibilità di associazione da parte di soggetti invitati dalla P.A.
Sulla ammissibilità dell'ATI se due imprese hanno singolarmente i requisiti per partecipare alla gara.
Venir meno di un'impresa dell'ATI e necessità di permanenza dei requisiti in capo all'ATI nel suo complesso.
ATI al 50% e specificazione delle parti di servizio assunte.
Cumulabilità di fatturato e organico. Non frazionabilità del c.d. "servizio di punta".
ATI e cessione di ramo d'azienda.
Riduzione della cauzione se solo alcune imprese dell'ATI sono certificate.
Compiti in materia di sicurezza e ATI.
ATI e subappalto.
Lettera d'intenti.
Contratto costituzione ATI-RTI. Fac-simile 1.
Contratto costituzione ATI- RTI. Fac-simile 2.

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10. R.T.I. - Raggruppamento Temporaneo di Imprese € 7,00 oppure Appalti e contratti pubblici € 15,00
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