11. Avvalimento
L'istituto dell'avvalimento consente ad un'impresa (concorrente alla gara) di ricorrere alle referenze di un'altra impresa (ausiliaria), al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica, organizzativa necessari per partecipare ad una gara d'appalto.
La normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest'ultimi, ma deve provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.
Al riguardo, non è richiesta una particolare forma ma comunque occorre fornire la prova dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 1321 c.c.
Il contratto concluso in tal senso dalle parti ben può quindi essere configurato quale contratto unilaterale atipico assimilabile al mandato, con obbligazioni assunte da una sola delle parti e nel quale la presunzione di onerosità risulta irrilevante. Mediante questo contratto l'impresa ausiliaria pone a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda, intesa quale complesso di beni organizzato per l'esercizio delle attività di impresa (cfr. art. 2555 c.c.).
La normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest'ultimi, ma deve provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.
Al riguardo, non è richiesta una particolare forma ma comunque occorre fornire la prova dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 1321 c.c.
Il contratto concluso in tal senso dalle parti ben può quindi essere configurato quale contratto unilaterale atipico assimilabile al mandato, con obbligazioni assunte da una sola delle parti e nel quale la presunzione di onerosità risulta irrilevante. Mediante questo contratto l'impresa ausiliaria pone a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda, intesa quale complesso di beni organizzato per l'esercizio delle attività di impresa (cfr. art. 2555 c.c.).
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (modificata dall'art. 4, co. 2, lett. e-bis), L. n. 106 del 2011)
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
(modificata dall'art. 3, co. 4, L. n. 166 del 2009)
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.
(sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. n), D.Lgs. n. 152 del 2008)
7. (comma abrogato dall'art. 1, co. 1, lett. n), D.Lgs. n. 152 del 2008)
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
(comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 6 del 2007)
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio. 1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), D.lgs. n. 152 del 2008) Parere AVCP n. 155 del 20.12.2007.
La problematica sottoposta all'attenzione dell'Autorità concerne la possibilità o meno, in caso di avvalimento dell'attestazione SOA di altro soggetto, della partecipazione alla gara di un concorrente, in possesso di una frazione della classifica di iscrizione SOA richiesta dal bando, che si avvale di una impresa in possesso di altra frazione di classifica della stessa categoria, al fine di raggiungere l'importo previsto dal bando.
Si fa preliminarmente presente che, allorché l'avvalimento concerne l'attestazione SOA, lo stesso determina la messa a disposizione dell'impresa ausiliata dell'intera azienda dell'impresa ausiliaria, intesa come il complesso dei beni organizzato per l'esercizio dell'impresa. L'attestazione, infatti, è rilasciata in considerazione di un patrimonio complessivo di requisiti e quindi, in via generale, la relativa qualificazione non può trasferirsi all'impresa avvalente se siano oggetto di avvalimento soltanto alcuni di quei requisiti.
È, appunto, in virtù della qualificazione che si attesta la capacità di un'impresa ad assumere appalti pubblici, fino ad un certo limite e relativamente a certi lavori.
Si deve ora verificare la portata, in tale contesto, della previsione di cui all'articolo 49, comma 7, del d. Lgs. n. 163/2006, secondo la quale "il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso." In base a tale norma, è riconosciuta alla stazione appaltante la facoltà di stabilire nel bando di gara una misura percentuale minima di requisiti che l'impresa ausiliata deve possedere, con la conseguenza che l'avvalimento può riguardare l'integrazione dei requisiti non posseduti.
Ne consegue che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione predeterminare nel bando di gara una soglia minima di qualificazione SOA, di cui l'impresa avvalente deve comunque essere in possesso.
Detto caso ricorre nell'ipotesi di appalti di importo superiore a € 20.658.276, ex art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 34/2000, per i quali, oltre all'attestazione SOA, vengono richiesti specifici requisiti di carattere finanziario:
in tal caso, l'avvalimento può riguardare anche soltanto tale requisito di capacità finanziaria.
L'ipotesi normativa sopra delineata è pertanto diversa da quanto asserito dall'impresa istante, dal momento che l'integrazione dei requisiti è consentita solo in caso di espressa previsione in tal senso della disciplina di gara.
Nel caso in esame, poiché per la partecipazione all'appalto era previsto il possesso di qualificazione nella categoria OG6, classifica III, in relazione al quale solo l'attestazione SOA, per la medesima categoria e classifica, consente all'impresa di parteciparvi, è conforme alla normativa di settore l'esclusione dell'impresa che si è avvalsa di altra impresa priva dei requisiti di qualificazione prescritti. Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 2344 del 18.04.2011.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dalla Cooperativa Alfa, per l'annullamento degli atti, adottati dall'ente ..., riguardanti l'aggiudicazione alla impresa Beta dell'appalto dei servizi alberghieri, socio assistenziali infermieristici e di pulizia.
2. L'appellante contesta la decisione di accoglimento.
L'originaria ricorrente resiste al gravame, mentre l'amministrazione non si è costituita in giudizio.
3. Il TAR ha ritenuto illegittima l'esclusione della ricorrente di primo grado Alfa dalla gara.
Secondo la stazione appaltante, l'impresa concorrente non avrebbe dimostrato il requisito soggettivo concernente il possesso della certificazione di qualità "UNI EN ISO 9001 e/o 9002 per i servizi oggetto del presente appalto", prescritto dalla lex specialis di gara.
A dire dell'amministrazione, a tale scopo non sarebbe idonea la produzione del contratto di avvalimento stipulato con la società cooperativa Gamma, relativo alla "messa a disposizione" del possesso di tale certificazione.
In particolare, secondo la deliberazione di approvazione dell'esito della gara, "l'assenza di certificazioni di qualità e la scelta dell'avvalimento delle certificazioni di ditta terza rappresenta una condizione di esclusione insanabile. Infatti un parere della AVCP (allegato alla relazione della commissione di gara) sottolinea che la certificazione di qualità è requisito soggettivo e quindi non cedibile".
4. Secondo il TAR, è illegittimo il provvedimento di esclusione, nella parte in cui ha rifiutato, in radice, l'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento, in relazione a requisiti, come quello riguardante il possesso della certificazione di qualità, "di natura soggettiva".
5. La Sezione condivide, in termini generali, la ricostruzione giuridica svolta dalla sentenza di primo grado, ma non le implicazioni concrete riferite alla particolare fattispecie in esame.
Infatti, sul piano letterale, l'articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento, non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale.
D'altra parte, è fuori discussione che, nell'ottica dell'ordinamento comunitario, l'avvalimento miri ad incentivare la concorrenza, nell'interesse delle imprese, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti: pertanto, deve essere evitata ogni lettura aprioristicamente restrittiva dell'ambito di operatività della nuova disciplina.
In questa prospettiva, non persuade l'indirizzo interpretativo espresso dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (peraltro, sulla base di una motivazione piuttosto sintetica e ancora non consolidato), che ha affermato l'esistenza di un divieto assoluto e inderogabile di ricorrere all'avvalimento, per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di "qualità".
6. Tuttavia, una volta ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento, non può essere trascurata l'evidente difficoltà "pratica" di dimostrare, in concreto, l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività.
In questo contesto, è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).
7. Nel caso di specie, il "contratto di avvalimento" esibito dalla società ricorrente si limita a prevedere la disponibilità (generica e astratta) della certificazione ISO posseduta dall'impresa ausiliaria, accompagnata dall'assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
Non emerge, in alcun modo, che il contratto prodotto in sede di gara stabilisca anche un chiaro impegno dell'impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "concessa".
Né può ritenersi che tale impegno comprenda, implicitamente, anche quello relativo alla concreta "cessione" dei mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.
Detto obbligo esecutivo, poi, non deriva nemmeno dall'assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
8. Solo successivamente, in questo grado di appello, la parte appellata ha esibito un atto da cui risulterebbe l'impegno della ausiliaria diretto a mettere a disposizione, fra l'altro, "processi produttivi certificati, know how sul controllo di qualità e sulla rilevazione e analisi delle attività".
Si tratta, però, di un atto del tutto nuovo rispetto alla documentazione allegata all'offerta in sede di gara, che non ha valenza meramente ricognitiva od esplicativa del precedente contratto di avvalimento.
Ne deriva che la carenza del prescritto requisito soggettivo di qualità non potrebbe essere tardivamente sanata.
In sintesi, nella vicenda in esame risulta carente proprio il presupposto della idoneità del contratto di avvalimento esibito dall'impresa interessata.
9. La parte appellata obietta, al riguardo, che la questione della idoneità concreta del "contratto di avvalimento" non è stata prospettata dall'amministrazione nel provvedimento impugnato. Né essa ha formato oggetto di approfondite deduzioni difensive delle parti. Al punto che il TAR, con statuizione non espressamente impugnata dall'appellante, ha affermato l'irrilevanza di tale problematica ai fini della valutazione di illegittimità dell'esclusione.
10. Le argomentazioni processuali espresse dall'appellato, pur apprezzabili nei loro richiami alla puntuale applicazione del principio dispositivo nel processo amministrativo, non sono condivisibili.
A fronte della determinazione di esclusione, incentrata sulla asserita radicale inidoneità del contratto di avvalimento in questione a comprovare il possesso del requisito soggettivo di certificazione ISO, il ricorrente di primo grado avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del proprio interesse a coltivare l'impugnazione. A tale fine avrebbe dovuto allegare non solo l'erroneità della valutazione giuridica espressa dall'amministrazione, ma anche l'attitudine dell'atto allegato all'offerta a soddisfare il requisito prescritto, in relazione al quadro normativo di riferimento e alla sua corretta interpretazione.
11. D'altro canto, la considerazione delle caratteristiche minime necessarie per utilizzare l'istituto dell'avvalimento, allo scopo di dimostrare il possesso della certificazione di qualità, non costituisce una questione giuridica nuova o diversa rispetto alle due tesi giuridiche estreme, espresse dalla giurisprudenza, secondo cui, per tale categoria di requisiti, l'avvalimento è sempre ammesso o sempre escluso.
Sicché, il riferimento alla preferibile opinione "intermedia", in forza del quale l'avvalimento è ammesso solo in presenza della dimostrazione di una disponibilità concreta degli elementi oggettivi connessi a tale requisito qualitativo, rappresenta il corretto sviluppo delle argomentazioni compiute per vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso.
Tale profilo della controversia, pertanto, ben può essere esaminato, in secondo grado, anche in assenza della esplicita deduzione di un apposito motivo di appello.
Né può trascurarsi che tale aspetto della vicenda abbia formato oggetto di discussione in sede di esame dell'istanza cautelare.
12. In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado ed assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Le spese dei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 ...
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Deliberazione AVCP n. 238 del 12.07.2007.
Nella controversia di che trattasi l'orientamento adottato dalla Stazione appaltante, che esclude la possibilità di ricorrere all'avvalimento nei confronti di studi professionali, sulla base di una interpretazione letterale dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06, per cui i soggetti ausiliari devono avere natura ed organizzazione di impresa, non sembra condivisibile.
L'art. 49 del D.Lgs. 163/06 prevede, infatti, limiti e condizioni all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento che, tuttavia, non riguardano la natura imprenditoriale del soggetto avvalso. Peraltro, si rileva che, qualora si adottasse l'interpretazione avanzata dalla stazione appaltante, verrebbe meno totalmente in alcuni settori, quale è quello di specie, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. ...
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
- il provvedimento di esclusione adottato nei confronti dell'istante non è conforme alla normativa di settore. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/7/2008 n. 3499.
Come questa Sezione ha recentemente precisato, (Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856) occorre ribadire che:
- anche in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si può sempre ricorrere, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, all'avvalimento parziale verticale; ... Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 07054/2009 del 12.11.2009.
... istituto dell'avvalimento interno, consistente nella possibilità per il raggruppamento partecipante ad una gara di appalto pubblico di servizi di utilizzare i requisiti tecnici e finanziari di partecipazione posseduti da alcuni dei membri del raggruppamento medesimo, come risulta dal disposto dell'art. 48 della ripetuta direttiva 18/2004/CE e dalla sopradetta nota C (2008) 0108 del 30 gennaio 2008.
Parere AVCP n. 34 del 11.03.2009.
Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, occorre, preliminarmente, rilevare che il bando di gara al punto VI. 3) - Informazioni complementari, prevedeva che "In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i., il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto", e precisa, altresì, che "in caso di ricorso all'avvalimento dovranno essere eseguite scrupolosamente le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i"
Inoltre, il capitolato speciale d'appalto, a pagina 16, sotto il titolo AVVALIMENTO specifica che, ai fini di quanto sopra, "dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2) del suddetto articolo. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti".
Tali prescrizioni della lex specialis di gara riproducono pedissequamente le principali disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, che devono necessariamente essere interpretate ed applicate in senso conforme alla corrispondente e sovraordinata normativa comunitaria, costituita dagli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE.
In particolare, l'art. 47, relativo alla "Capacità economica e finanziaria", ai commi 2 e 3 stabilisce che "2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest'ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. 3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti".
Analogamente, l'art. 48, concernente le "Capacità tecniche e professionali", ai commi 3 e 4 dispone che ""3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest'ultimi. Deve, in tal caso provare alla amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie. 4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti".
Considerato il tenore della citata normativa comunitaria e tenuto conto, altresì, dell'assenza, nel caso di specie, di espresse e specifiche limitazioni poste dalla lex specialis di gara al ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dei concorrenti, si ritiene che, all'interpretazione più restrittiva della disciplina nazionale in materia, sostenuta dall'impresa istante, sia preferibile, in quanto orientata in senso conforme al diritto comunitario, la tesi che, in ossequio al principio della massima accessibilità al mercato delle commesse pubbliche, ammette la possibilità di avvalimento anche per i soggetti partecipanti ad un raggruppamento non costituito, e lo consente non solo nei confronti dei soggetti esterni, ma anche degli stessi partecipanti al raggruppamento, proprio in virtù del richiamato disposto degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, per cui un concorrente, singolo o raggruppato, può fare affidamento sui requisiti di altri soggetti "a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi" (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2007, n. 3814 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, 22 maggio 2008, n. 4820).
In questa prospettiva, la pretesa preclusione, riferita dall'impresa istante, che deriverebbe dall'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce che "in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, ... che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti" non può essere condivisa, ritenendosi più corretto che il suddetto divieto venga inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, e quindi siano entrambe presentatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa facciano parte di uno stesso raggruppamento, e quindi presentino un'unica offerta facendo capo ad un medesimo centro di interessi (in tal senso anche Tar Lazio, Roma, Sez. II cit.).
Poiché questa Autorità non dispone di ulteriori elementi conoscitivi in ordine al requisito oggetto di avvalimento, né in merito alle concrete modalità con cui la Impresa Alfa intende avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di detto requisito, posseduto dalla sua mandante Impresa Beta, si ritiene opportuno evidenziare la necessità che sia verificata l'effettiva idoneità di quest'ultima - raggruppata all'avvalente, ma, comunque, soggetta al processo di verifica dei requisiti, in quanto concorrente alla gara attraverso il modulo del RTI - ad assumere, anche in ragione della natura del requisito, sia il ruolo di concorrente sia quello di impresa avvalsa.
In altri termini occorre verificare, innanzitutto, che il requisito oggetto di avvalimento risulti giuridicamente e materialmente frazionabile, senza svilirne la tipicità e la connotazione. Quindi, si rende necessario accertare che il requisito medesimo sia posseduto dall'impresa avvalsa in misura sufficiente, rispetto alle specifiche prescrizioni del bando, a consentire sia la sua partecipazione alla gara come concorrente in RTI, sia la partecipazione alla stessa gara dell'impresa avvalente nell'ambito del medesimo RTI. Altrimenti vi sarebbe un uso artificiale e fittizio di un unico requisito.
Si ricorda infine che, ai sensi dei richiamati artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, anche nel caso di avvalimento nel contesto di un raggruppamento deve essere data in via specifica la prova dell'effettiva disponibilità, da parte di un'impresa del raggruppamento medesimo, dei mezzi/risorse necessari di cui è carente. A tal scopo non può ritenersi sufficiente il mero e ordinario mandato collettivo, che è alla base della costituzione di un RTI, tanto più che, nel caso di specie, si tratta di RTI costituendo e non costituito. Si ritiene pertanto necessario, ai fini del rispetto delle disposizioni nazionali in materia di avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, che tra la documentazione di cui al comma 2 del citato articolo, espressamente richiamato dalla lex specialis di gara, vi sia anche un atto giuridico costitutivo di un rapporto di provvista idoneo ad evidenziare specificamente l'effettiva disponibilità dei mezzi/risorse di cui trattasi. Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 03791 del 12 Giugno 2009.
La Sezione deve allora aderire alla parabola motivazionale elaborata dalla sentenza appellata, secondo cui, in forza dell'indice normativo fissato in materia di avvalimento dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici, il concorrente che si avvale delle risorse dell'impresa ausiliaria deve averne una disponibilità immediata, deve cioè, a prescindere dalla forma contrattuale scelta, poterle usare per eseguire il contratto senza intermediazione dell'impresa ausiliaria stessa. Risulta in definitiva indefettibile la possibilità, per l' aggiudicataria, di usare in via diretta ed immediata la risorsa con qualsiasi strumento giuridico, comprensivo sia dei contratti tipici (ad esempio il comodato o l'affitto di azienda), ovvero di pattuizioni atipiche ai sensi del capoverso dell'art. 1322 del codice civile. CONTRATTO DI AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e con riferimento alla gara d'appalto per ... indetta dal Comune di ... C.I.G. ..., C.U.P. ...
I sottoscritti
(cognome e nome) ..........................................................................................
nato a ..................................... il .................................................................
residente a ............................... in Via ............................. n. ...........................
in qualità di .................................................................................................
dell'impresa .................................................................................................
con sede a ................................ in Via ............................. n. ..........................
telefono ................................................ fax.................................................
e-mail ........................................................................................................
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di................................................
al n............................................ n. REA......................................................
con codice fiscale n.........................................................................................
con partita IVA n............................................................................................
d'ora in poi "Impresa ausiliaria"
e
(cognome e nome) ..........................................................................................
nato a ..................................... il .................................................................
residente a ............................... in Via ............................. n. ...........................
in qualità di .................................................................................................
dell'impresa .................................................................................................
con sede a ................................ in Via ............................. n. ..........................
telefono ................................................ fax.................................................
e-mail ........................................................................................................
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di................................................
al n............................................ n. REA......................................................
con codice fiscale n.........................................................................................
con partita IVA n............................................................................................
d'ora in poi "Impresa concorrente";
con potere di impegnare legalmente le imprese che rappresentano
PREMESSO
Che per partecipare alla presente gara d'appalto la Stazione appaltante richiede, tra gli altri, il possesso dei seguenti requisiti: ... ;
Che l'Impresa ausiliaria è in possesso degli stessi;
Che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla presente gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
Che l'Impresa ausiliaria, nella presente procedura, presta i propri requisiti di qualificazione esclusivamente all'Impresa concorrente;
Che l'Impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
CONVENGONO E STIPULANO
Art. 1 ? Obblighi e impegni dell'impresa ausiliaria.
L'Impresa ausiliaria, in caso di aggiudicazione, si impegna nei confronti dell'Impresa concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie alla corretta esecuzione del contratto di appalto per tutta la durata dello stesso, così come di seguito indicati:
Requisito economico ? finanziario (esempio, fatturato globale annuo ? ...; fatturato specifico annuo ? ..., ecc ...);
Requisito di capacità tecnica (esempio, Ente ? periodo di esecuzione ? descrizione del servizio/lavoro/fornitura analogo, tipologia di mezzi/macchinari, importo annuo ? ...), in relazione ai quali dichiara che tali lavori/servizi/forniture sono state eseguite/i con buon esito e senza contestazioni di sorta;
Attestazione SOA (relativamente ai lavori - indicare categoria, classifica , importo ...), che allega in copia alla presente;
Iscrizione nella Fascia di classificazione ... per il servizio di pulizia/facchinaggio ...
...
Art. 2 ? Obblighi e impegni dell'impresa concorrente.
In virtù del rapporto di avvalimento come specificato al precedente art. 1, l'Impresa concorrente si impegna a corrispondere all'Impresa ausiliaria un compenso determinato dalle parti con apposita scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi farà uso.
Art. 3 ? Garanzie.
L'Impresa ausiliaria si impegna a mantenere indenne l'Impresa concorrente dalle possibili conseguenze negative, ivi compresa l'esclusione dalla gara o la revoca dell'aggiudicazione, derivanti da dichiarazioni mendaci in ordine ai requisiti posseduti e messi a disposizione, perdita dei requisiti o conseguenza di violazione di legge, a qualunque causa imputabili, fatta eccezione per il caso fortuito, situazioni imprevedibili o comunque indipendenti dalla volontà dell'Impresa ausiliaria. Nello specifico, l'Impresa ausiliaria si impegna a rifondere all'Impresa concorrente eventuali penali o importi escussi dalla Stazione appaltante in rivalsa sulla cauzione provvisoria o definitiva relative alla presente procedura, fatto salvo il maggior danno subito.
Art. 4 ? FORO COMPETENTE.
Per ogni controversia è competente il Tribunale di ...
(Luogo e data)
Per l'Impresa ausiliaria
..............................
Per l'Impresa concorrente
..............................
Vengono specificamente ed autonomamente sottoscritti gli artt. 3 e 4.
(Luogo e data)
Per l'Impresa ausiliaria
....................................
Per l'Impresa concorrente
....................................
Si allegano:
Certificazione SOA (in copia conforme);
... DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
Spett.le
Comune di ...
Via ... n. ...
CAP Città (Prov.)
Oggetto: Gara d'appalto relativa a ....
Il sottoscritto...........................................................................................................
nato il............................. a...................................................................................
in qualità di............................................................................................................
dell'impresa..........................................................................................................
con sede in.................................................Via ......................................................
telefono................................................... fax.......................................................
e- mail ............................................................................................................
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di........................................................
al n............................................n. REA...............................................................
con codice fiscale n.................................................................................................
con partita IVA n....................................................................................................
matricola INPS......................................... sede......................................................
matricola INAIL....................................... sede......................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
l'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii., del seguente requisito
capacità economico-finanziaria
.......................................................................
.......................................................................
capacità tecnico-organizzativa
.......................................................................
.......................................................................
dell'impresa ausiliaria denominata ................................................................................
con sede in................................................Via ......................................................
telefono................................................... fax........................................................
e- mail .............................................................................................................
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di........................................................
al n............................................n. REA...............................................................
con codice fiscale n.................................................................................................
con partita IVA n....................................................................................................
matricola INPS......................................... sede......................................................
matricola INAIL....................................... sede......................................................
Inoltre, allega:
una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) comma 2 dell'art. art. 49, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii).
(Luogo e data)
Firma
.................................
N.B: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia sottoscritta e non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA
Spett.le
Comune di ...
Via ... n. ...
CAP Città (Prov.)
Oggetto: Gara d'appalto relativa a ....
Il sottoscritto...........................................................................................................
nato il............................. a...................................................................................
in qualità di............................................................................................................
dell'impresa..........................................................................................................
con sede in.................................................Via ......................................................
telefono................................................... fax.......................................................
e- mail ............................................................................................................
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di........................................................
al n............................................n. REA...............................................................
con codice fiscale n.................................................................................................
con partita IVA n....................................................................................................
matricola INPS......................................... sede......................................................
matricola INAIL....................................... sede......................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che la propria impresa è in possesso del/dei seguente/i requisito/i:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
2. in riferimento allo specifico appalto in oggetto, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
3. in riferimento allo specifico appalto in oggetto, di obbligarsi verso l'impresa .................. e verso il Comune di ................... a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ......................, Partita I.V.A. e C.F. .................................................;
4. in riferimento allo specifico appalto in oggetto, che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altro soggetto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
5. che non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. con una delle altre imprese che partecipano alla gara.
(Luogo e data)
Firma
.................................
N.B: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia sottoscritta e non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
| Se sei Utente registrato, inserisci ID e Password per accedere o acquistare il contenuto. | Se sei Utente non registrato, effettua la registrazione per acquistare il contenuto. |

Note legali
Privacy