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12. Subappalto


Il contratto di subappalto è un contratto derivato con il quale l'appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura ad esso appaltato.
Il codice civile non fornisce una definizione del contratto di subappalto, ma si limita a vietarlo in mancanza dell'autorizzazione del committente.
Il subappalto attiene all'esecuzione del contratto di appalto e non interferisce nel contratto principale, cosicché a seguito della sua stipulazione vengono a coesistere due contratti di appalto dei quali il secondo è accessorio al primo in ordine sia cronologico che logico. Il contratto di subappalto, infatti, presuppone quello di appalto come ineliminabile presupposto e condizione di esistenza, di validità e di efficacia. Al subappaltatore è riconosciuta un' autonomia nell'esecuzione delle opere.
Il contratto di subappalto fa nascere un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, rispetto al quale il committente è estraneo poiché non acquista né diritti né assume obblighi nei confronti del subappaltatore. Conseguentemente, l'assenso al subappalto è configurato come mera autorizzazione diretta a tutelare l'interesse del committente e non già a costituire un nuovo rapporto tra committente e subappaltatore.
Secondo il Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Non si configurano come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  • che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
  • che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  • che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
  • che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.
E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Art. 118, D.Lgs. 163/2006. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro.
Art. 27, D.Lgs. 163/06. Principi relativi ai contratti esclusi.
Art. 37, D.Lgs. 163/06. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Art. 38, D.Lgs. 163/06. Requisiti di ordine generale.
Art. 193, D.Lgs. 163/2006. Obbligo di comunicazione.
Art. 170, DPR 207/2010. Subappalto e cottimo.
Art. 3, L. n. 136 del 13 agosto 2010. Tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 1656, Codice Civile. Subappalto.
Definizione di subappalto.
Subappalto vietato solo se espressamente previsto.
Subappalto e contratti assimilabili.
Subappalto ed affidamento di lavori inferiore al 2%.
Misura dei lavori subappaltabili.
Sub-affidamenti che non costituiscono subappalto.
La dichiarazione di subappalto non deve essere generica.
Riserva di subappalto in violazione di una previsione di divieto nel bando.
Dichiarazione di subappalto resa da impresa in possesso dei requisiti ed esclusione.
Mancanza, irregolarità o incompletezza della dichiarazione di subappalto ed esclusione.
Costi per la sicurezza e subappalto - Assenza di prezziari.
Pagamento diretto da parte della stazione appaltante di lavorazioni rientranti in un'unica categoria prevalente superspecialistica.
La richiesta di subappalto deve essere effettuata dal consorzio e non dalla cooperativa consorziata esecutrice del lavoro.
Affidamento del subappalto a cooperativa consorziata non indicata come esecutrice.
ATI e subappalto.
Servizi indicati nell'Allegato IIB e divieto di subappalto.
Contratto di Subappalto. Fac-simile.

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12. Subappalto € 5,00 oppure Appalti e contratti pubblici € 15,00
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