Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Tali dichiarazioni solitamente attestano che il cliente è appaltatore esperto e di comprovata serietà ed affidabilità, il livello degli affidamenti, lo stato della situazione patrimoniale e finanziaria (per quanto a propria conoscenza), il grado di soddisfazione nei reciproci rapporti e la disponibilità a finanziarla. La Stazione appaltante, inoltre, può indicare nei documenti di gara specifiche modalità di predisposizione delle referenze, come l'indicazione dell'oggetto della gara e stabilire che siano a lei intestate, oltre a richiedere la sigillatura inbusta chiusa timbrata e firmata.