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16. Accesso agli atti


In materia di appalti pubblici, il diritto di accesso agli atti di gara è il diritto di visionare ed estrarre copia della documentazione di gara accordato al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta.
L'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 prevede che salvo quanto espressamente previsto nel Codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici, dunque, va posto in termini di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie nel Codice dei contratti.
La tipologia di atti alla quale è possibile accedere mediante presa visione ed estrazione di copia riguarda essenzialmente la documentazione prodotta in gara dai soggetti concorrenti (documentazione amministrativa per il controllo del possesso dei requisiti, offerta tecnica per il controllo della qualità della proposta progettuale, ed offerta economica/giustificazioni per quanto riguarda la congruità della stessa) ed i verbali di gara redatti durante le sessioni di valutazione da parte della commissione istituita dalla Stazione appaltante.
L'accesso agli atti non è pieno ed assoluto, in quanto trova quale limitazione la necessità di evitare la divulgazione di eventuali segreti tecnici o commerciali. Tale risultato viene perseguito mediante l'inibizione dell'estrazione di copia o l'apposizione di omissis, in relazione a quelle parti dei documenti da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti, se e nella misura in cui la loro acquisizione non risulti in ogni caso utile al ricorrente per la difesa dei propri interessi.
Con riferimento, infine, ai servizi indicati nell'Allegato B al D.Lgs. 163/2006, non trova applicazione l'art. 13 del menzionato decreto, in quanto trattasi di contratti esclusi dall'applicazione del Codice appalti (fatta eccezione per gli artt. 68-65-225).

Il procedimento di accesso
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso.
L'accesso può essere differito:
- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 13, D.Lgs. 163/06 - Accesso agli atti e divieti di divulgazione
L. 241/1990, Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
DPR 184/2006 - Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
L'impresa partecipante può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara (ancorché ufficiosa), ivi compresa l'offerta presentata dalla impresa risultata aggiudicataria.
Termine entro il quale formulare la richiesta di accesso agli atti.
Modalità di calcolo dei giorni.
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi.
Presa visione dell'offerta tecnica e inibizione all'estrazione di copia.
Casi di esclusione dal diritto di accesso.
Definizione delle informazioni aziendali oggetto di tutela.
Accesso agli atti consentito anche in assenza di una rituale impugnazione degli esiti di una gara.
Differimento del diritto di accesso agli atti.
Diritto di ottenere copia dei verbali di gara.
Accesso ai verbali prima dell'aggiudicazione.
Accesso agli atti per controllo dei requisiti tecnici e caratteristiche del prodotto.
Accesso agli atti anche in assenza di ricorso giurisdizionale.
Ambito di applicazione del Regolamento in  materia di accesso ai documenti amministrativi.
Integrazione della normativa generale in materia di accesso agli atti con quella prevista nel D.Lgs. 163/2006.
Regolamento interno della Stazione appaltante che limita il diritto di accesso.
Obbligo di dimostrare l'utilità della documentazione richiesta con l'accesso agli atti - valutazione delle eventuali preclusioni processuali.
Obbligo di dimostrare l'interesse all'accesso agli atti.
Diritto di accesso al fascicolo elettronico INPS e non solo al DURC.
Accesso agli atti di gara da parte di soggetti che non hanno partecipato alla procedura.
Giudizio sull'accesso agli atti solo in seguito alla notifica ai contro interessati.
Finanza di progetto ed accesso agli atti.
Privacy e accesso agli atti.
Lettera di richiesta accesso agli atti. Fac-simile.
Lettera di diniego all'accesso agli atti. Fac-simile.

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16. Accesso agli atti € 8,00 oppure Appalti e contratti pubblici € 15,00
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