17. Contratto
I contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle Stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori.
Gli appalti pubblici, in particolare, sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una Stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Le concessioni sono anch'esse dei contratti, e possono essere solo di lavori pubblici ovvero di servizi.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione e/o la progettazione (ad esclusione di quella preliminare) di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Esse, dunque, presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma si differenziano da esso per il fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
La concessioni di servizi sono anch'esse contratti che presentano le medesime caratteristiche di un appalto pubblico (di servizi), ma nelle quali il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Il contratto d'appalto, sotto il profilo oggettivo, è un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso concluso in forma scritta avente a oggetto un lavoro, servizio o fornitura e che presenta una qualche rilevanza pubblicistica (per la natura della prestazione o del destinatario della medesima).
Sotto il profilo soggettivo, le parti di un contratto pubblico sono, da un lato, l'appaltatore o il concedente che presenta natura giuridica pubblica o, comunque, è incaricato di gestire risorse o compiti di rilevanza pubblica e, dall'altro, da un imprenditore (di natura tendenzialmente privata).
La stipula del contratto, inoltre, è preceduta da specifiche fasi, quali, ad esempio, l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva; solo a seguito del decorrere del termine dilatorio è possibile stipulare il contratto, secondo specifiche modalità previste dalla lex specialis di gara, dal Regolamento della Stazione appaltante, ovvero dalla normativa vigente al tempo della sottoscrizione. In merito alla legislazione applicabile, infatti, è da ricordare l'inserimento obbligatorio della clausola relativa ai flussi finanziari (Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.).
In caso di stipula in forma pubblica o pubblica-amministrativa, che deve avvenire, dunque, alla presenza, di un Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare, sono poste a carico dell'appaltatore le cosiddette "spese contrattuali".
Il contratto sottoscritto, poi, può essere interessato da diverse vicende, come la possibilità di adeguamento o revisione del prezzo pattuito, la variazione dell'importo contrattuale entro la soglia del cinquanta o del venti per cento (quinto d'obbligo, ndr), ovvero da una proroga o da un rinnovo.
Gli appalti pubblici, in particolare, sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una Stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Le concessioni sono anch'esse dei contratti, e possono essere solo di lavori pubblici ovvero di servizi.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione e/o la progettazione (ad esclusione di quella preliminare) di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Esse, dunque, presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma si differenziano da esso per il fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
La concessioni di servizi sono anch'esse contratti che presentano le medesime caratteristiche di un appalto pubblico (di servizi), ma nelle quali il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Il contratto d'appalto, sotto il profilo oggettivo, è un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso concluso in forma scritta avente a oggetto un lavoro, servizio o fornitura e che presenta una qualche rilevanza pubblicistica (per la natura della prestazione o del destinatario della medesima).
Sotto il profilo soggettivo, le parti di un contratto pubblico sono, da un lato, l'appaltatore o il concedente che presenta natura giuridica pubblica o, comunque, è incaricato di gestire risorse o compiti di rilevanza pubblica e, dall'altro, da un imprenditore (di natura tendenzialmente privata).
La stipula del contratto, inoltre, è preceduta da specifiche fasi, quali, ad esempio, l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva; solo a seguito del decorrere del termine dilatorio è possibile stipulare il contratto, secondo specifiche modalità previste dalla lex specialis di gara, dal Regolamento della Stazione appaltante, ovvero dalla normativa vigente al tempo della sottoscrizione. In merito alla legislazione applicabile, infatti, è da ricordare l'inserimento obbligatorio della clausola relativa ai flussi finanziari (Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.).
In caso di stipula in forma pubblica o pubblica-amministrativa, che deve avvenire, dunque, alla presenza, di un Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare, sono poste a carico dell'appaltatore le cosiddette "spese contrattuali".
Il contratto sottoscritto, poi, può essere interessato da diverse vicende, come la possibilità di adeguamento o revisione del prezzo pattuito, la variazione dell'importo contrattuale entro la soglia del cinquanta o del venti per cento (quinto d'obbligo, ndr), ovvero da una proroga o da un rinnovo.
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