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< Appalti e contratti pubblici

< 16. Accesso agli atti
> 18. Appendice
< 17. Contratto
< 01. Fasi dell'affidamento - Aggiudicazione - Termine dilatorio
> 03. Diritti di segreteria e spese di registrazione - Calcolo e riduzione.

02. Forma del contratto e della procura, registrazione


Le forme di stipulazione dei contratti pubblici sono:
- Forma pubblica, redatto da un Notaio;
- Forma pubblica-amministrativa, redatto in forma di atto pubblico da parte di un funzionario dell'amministrazione contraente (rogante) che deve essere un funzionario diverso dallo stipulante, ad esempio nel Comune il Segretario comunale;
- Forma privatistica, che è quella della scrittura privata, è usata nella trattativa privata.
La
forma principe per la stipula dei contratti di appalto è quella pubblica amministrativa (Art. 17, R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440), mentre sono previste deroghe per gli appalti aggiudicati mediante trattativa privata. Tuttavia, la normativa non prescrive alcuna forma specifica, a pena di nullità, per la stipula dei contratti pubblici di appalto, e ad esempio la forma scritta non è prescritta a pena di nullità.
In definitiva, la stipula del contratto in forma di atto pubblico è scelta discrezionale del Segretario Comunale rogante e/o conseguenza di una specifica prescrizione del Regolamento della Stazione appaltante (Comune, ASL, ecc...) in materia, il quale, ad esempio, può prevedere la stipula dei contratti d'appalto in forma di atto pubblico, esclusivamente per importi superiori ad € 50.000,00.
La procura per la stipula dei contratti deve seguire la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1325 c.c.).

Art. 11, D.Lgs. 163/06.
Art. 16, Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 17, Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Art. 51, Legge n. 89/1913. Legge notarile.
Art. 97, D.Lgs. n. 267/2000, Capo II, Segretari comunali e provinciali. Ruolo e funzioni.
Art. 47, Deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 1/62 del 26.01.2007.
Art. 96, Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 2699 c.c. Atto pubblico.
Art. 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico.
Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale.
Art. 1350 c.c. Atti che devono farsi per iscritto.
Art. 1392 c.c. Forma della procura.
Procure speciali per il compimento di un unico atto, allegate ad atto sottoposto a registrazione. Criterio impositivo.
Definizione di trattativa privata.
Rapporto tra trattativa privata e acquisizioni in economia a cottimo fiduciario.
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02. Forma del contratto e della procura, registrazione € 5,00 oppure Appalti e contratti pubblici € 15,00
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