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< Appalti e contratti pubblici

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> 06. Revisione e adeguamento prezzi

05. Proroga e rinnovo del contratto


Il rinnovo o la proroga di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione costituiscono delle modalità di attribuzione di un lavoro, servizio o fornitura non consentite dal nostro ordinamento, in quanto tali contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità.
La proroga, che potrebbe più correttamente definirsi come prosecuzione dell'efficacia del contratto, sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto ed ha natura di patto accessorio rispetto al primo contratto. Si tratta di un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto di appalto e nel rispetto delle procedure di scelta del contraente.
Il rinnovo, invece, è un istituto che comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale in ordine ad un contratto che, tuttavia, per contenuto della prestazione, modalità di esecuzione, entità del corrispettivo, durata contrattuale, ecc. ..., presenta elementi e caratteristiche diversi dal contratto in essere. Esso è legittimo esclusivamente nelle forme e con i modi prescritti dalla normativa vigente.
E' possibile distinguere due tipologie di rinnovo: il rinnovo tacito e quello espresso. Il rinnovo tacito è espressamente vietato dal Codice degli appalti, mentre quello espresso è ammissibile esclusivamente nel rispetto di specifiche prescrizioni normative. Infatti, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga opportuno rinnovare il proprio contratto lo può fare a condizione che computi il valore del rinnovo nel valore complessivo dell'appalto da affidare e, conseguentemente, si determini sul tipo di gara da espletare e sulla pubblicità da effettuare.
Il rinnovo del contratto non trova una disciplina univoca nel D.Lgs. 163/2006, in quanto il trattamento riservato agli appalti di servizi è differente da quello relativo agli appalti di forniture.
Relativamente agli appalti di servizi il legislatore è esplicito nello specificare il diritto al rinnovo in presenza di determinati presupposti normati dall'art. 57.
L'art. 57, infatti, legittima il rinnovo degli appalti di servizi qualora:
- la originaria procedura di affidamento dell'appalto sia stata una procedura aperta o ristretta;
- il nuovo servizio sia analogo a quello precedente;
- la stazione appaltante all'atto di decidere che tipo di gara e pubblicità effettuare per l'originario affidamento abbia computato anche il valore economico del potenziale rinnovo;
- il rinnovo avvenga nei primi tre anni di contratto.
La stazione appaltante, rispettando i suddetti presupposti, può usufruire del diritto al rinnovo senza che su di esso possa esservi alcun dubbio di legittimità.
Relativamente agli appalti di forniture, invece, l'art. 57 non prevede un simile diritto alla stipula di contratti per nuove forniture ed occorre, di conseguenza, rifarsi a spunti normativi diversi.
In particolare l'art. 29 comma 10 dispone che, per le forniture acquistate con regolarità, le stazioni appaltanti prendono, quale valore dell'appalto, il valore complessivo di tutti i contratti da stipularsi nell'arco dell'anno o nell'arco "dell'esercizio" per contratti di durata pluriennale.
La stazione appaltante redigerà, dunque, un progetto in conseguenza di una unica gara d'appalto con la possibilità di stipulare più contratti di fornitura per il medesimo bene con l'appaltatore che sarà risultato aggiudicatario dell'unica gara d'appalto espletata.
Infine, in merito al diritto di effettuare procedura negoziata per forniture e servizi complementari (art. 57 del D.Lgs. 163/2006), si sottolinea come la suddetta fattispecie non deve essere confusa con forme di rinnovo, ma considerata strumento per attuare, nei contratti di appalti di servizi e forniture, delle varianti al contratto originario per intervenute modifiche imprevedibili all'originario progetto.
I presupposti indispensabili per l'applicazione delle suddette fattispecie sono le seguenti:
- deve essere intervenuto, in sede di esecuzione contrattuale, un evento imprevedibile che abbia reso l'originario progetto non più idoneo a soddisfare l'interesse pubblico;
- solo il soggetto inizialmente esecutore può essere considerato, per motivi tecnici, idoneo al completamento della fornitura o del servizio già eseguiti;
- l'ultimo presupposto è temporale per le forniture (non essere trascorsi più di tre anni dalla stipula del contratto originario) ed economico per i servizi (il contratto complementare non deve avere un valore maggiore del 50% all'originario).
In presenza dei suddetti presupposti alla stazione appaltante è consentito sottoscrivere un nuovo contratto che non sarà un rinnovo del precedente, ma una integrazione del precedente senza la quale il contratto iniziale eseguito non avrebbe comportato nessuna soddisfazione dell'interesse pubblico.

Art. 29, D.Lgs. 163/06. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici.
Art. 57, D.Lgs. 163/06. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Art. 125, D.Lgs. 163/06. Lavori, servizi e forniture in economia.
Art. 12, R.D. n. 2440 del 18.11.1923.
Proroga: definizione.
Possibilità di rinnovo del contratto se espressamente previsto nel bando.
Presupposti per procedere al rinnovo del contratto.
Divieto di rinnovazione tacita dei contratti con la P.A.
Rinnovo: definizione.
Proroga contrattuale e ricorso all'art. 125 del D.Lgs. 163/06.
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05. Proroga e rinnovo del contratto € 6,00 oppure Appalti e contratti pubblici € 15,00
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