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< Appalti e contratti pubblici

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06. Revisione e adeguamento prezzi


In tema di appalti pubblici, la revisione prezzi è un istituto che prevede l'aggiornamento del corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'impresa aggiudicataria sulla base delle mutate condizioni di mercato o del trascorrere del tempo. La ratio dell'istituto è da ricercarsi nella riconosciuta necessità di "ristabilire il rapporto sinallagmatico - l'equilibrio - tra prestazioni dell'appaltatore e controprestazione del committente, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato quando superino la prevista soglia di alea contrattuale" (Corte di Cassazione Civile, sez. I, 19 aprile 2005, n. 8198).
Il genus "revisione prezzi" comprende due species:
L'art. 115 D.Lgs. 163/2006, pur essendo rubricato "Adeguamento dei prezzi", prevede la "revisione prezzi" nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture. Premesso che tale norma sicuramente non si applica ai contratti relativi ai lavori, l'ambiguità terminologica in essa rinvenibile determina una duplicità della stessa con un richiamo intrinseco al disposto dell'art. 1664 c.c. (revisione del prezzo in caso di aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera superiori al 10%), sia ad un adeguamento del prezzo al "fattore tempo", ove il contratto abbia esecuzione prolungata.
Dunque, per gli appalti di servizi e forniture può essere prevista sia la revisione prezzi (in senso stretto), sia un adeguamento legato al "fattore tempo".
Per gli appalti di lavori, diversamente, non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile - tranne nel caso in cui il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta -, ma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Conseguentemente, si può dire che sia nel caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, sia per gli appalti di lavori, si applica un adeguamento del prezzo legato al fattore tempo, con la differenza che per i primi due tipi l'importo dell'aumento deve essere determinato sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006, mentre per i contratti di lavori è già stabilita la modalità di calcolo dell'adeguamento.
Per quanto concerne sia i contratti di servizi e forniture, sia quelli di lavori, nel caso di impossibilità di reperire i dati relativi ai costi pubblicati dall'Osservatorio dei contratti pubblici o dal Ministero delle Infrastrutture (mancato funzionamento, ritardo, ecc ...), oppure la carenza di dati specifici forniti dall'ISTAT, per determinare il valore dell'adeguamento prezzi è necessario attenersi a dati ufficiali, in primis, l'indice ISTAT FOI, da ritenersi limite massimo per l'adeguamento degli importi contrattuali.
Un adeguamento del prezzo superiore all'indice ISTAT FOI dovuto, ad esempio, alla sottoscrizione di nuovi Contratti Collettivi di lavoro (con correlato aumento del costo del lavoro), pare ammissibile in quanto dovuto a circostanze imprevedibili e non quantificabili dall'impresa in sede di presentazione di offerta. L'impresa concorrente, infatti, può, ma soprattutto deve, quantificare la propria offerta sulla base degli aumenti contrattuali previsti dal contratto nazionale di lavoro già sottoscritto, ma non è nelle condizioni di prevedere i corrispettivi che potranno essere introdotti dai rinnovi dei CCNL di categoria. La richiesta di adeguamento prezzi formulato dall'impresa in questo caso, deve comunque essere adeguatamente motivato, con specifico riferimento al nuovo CCNL. Tale adeguamento prezzi, pare cumulabile con la richiesta di incremento sulla base dell'indice ISTAT FOI, previa adeguata motivazione; tuttavia, è raro che la Stazione appaltante li riconosca entrambi cumulativamente.
Analizzando poi l'istituto della revisione prezzi con riferimento ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti pubblici (ad esempio, servizi previsti nell'Allegato IIB), trattandosi di appalti esclusi, a rigore, anche l'applicabilità dell'istituto della revisione prezzi (art. 115 D.Lgs. 163/2006) è conseguenza di una espressa clausola contrattuale, dovendosi ritenere non ammissibile l'inserimento automatico nel contratto stesso di detta clausola.
Si ricorda, infine, che la revisione prezzi ha periodicità annuale, previa richiesta motivata dell'impresa aggiudicataria.

Art. 7, D.Lgs. 163/2006. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Art. 115, D.Lgs. 163/2006. Adeguamenti dei prezzi.
Art. 133, D.Lgs 163/2006. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi (in Titolo III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici).
DPR 207/2010. Regolamento appalti. Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi.
Art. 1664, Cod. Civ. Onerosità o difficoltà dell'esecuzione.
Differenza tra "revisione prezzi" e "adeguamento prezzi".
Clausola revisione prezzi e inserimento automatico nel contratto.
Ministero delle Infrastrutture, Parere (Quesito n. 1426 del 04.01.2008).
Aumento imprevedibile dei costi e revisione prezzi.
Revisione prezzi e indice ISTAT.
Revisione prezzi deve essere basato su dati ufficiali. Scostamento della revisione prezzi dal tariffario e obbligo di giustificazione.
Modalità di determinazione del prezzo rivalutato da parte della P.A.
Cadenza annuale della revisione prezzi.
Revisione prezzi prima della stipula del contratto in caso di lungo lasso di tempo intercorso tra l'aggiudicazione e la stipula.
Onere dell'appaltatore di dimostrare la necessità di adeguamento prezzi.
Procedura per liquidare la compensazione.
Competenza del Giudice Amministrativo in materia di revisione prezzi.
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06. Revisione e adeguamento prezzi € 8,00 oppure Appalti e contratti pubblici € 15,00
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