La
normativa sui flussi finanziari prevede che gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società
Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.
Tali soggetti comunicano alla
stazione appaltante o all'
amministrazione concedente gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La
stazione appaltante inserisce nei
contratti, a pena di
nullità assoluta, un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Gli
strumenti di pagamento utilizzati devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti sopra indicati, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della
stazione appaltante e, ove obbligatorio, il
codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle
banche e della società
Poste italiane Spa, il
CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.
Metodi di pagamento: - Bonifico bancario: E' il metodo di pagamento principe negli appalti pubblici ed è sempre ammesso;
- Ri.Ba: Il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.
- RID: Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. E' in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. "procedura di allineamento elettronico degli archivi". Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il SEPA Direct Debit, le cui specifiche sono definite nell'ambito del Rulebook redatto dallo European Payment Council - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità. Infine, in relazione ai pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi e le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, è consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) in quanto possono essere effettuati senza l'indicazione del CIG e del CUP.
- Contante: In linea generale, per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Tuttavia, è ammesso che gli appaltatori costituiscono un fondo cassa, tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti, cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione.
Le
stazioni appaltanti, invece, mediante i loro
cassieri, possono effettuare pagamenti in
contanti utilizzare il
fondo economale; sono
ammesse, ad esempio, le
spese relative ai
pagamenti di
valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.
Le
spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di
contratti d'appalto; infine, si puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della
stazione appaltante procedente.
A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle
spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il
cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle
spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.
Si precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico, corrisposti dagli utenti (ad esempio TARSU), gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti
pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.
- Assegno: L'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).
- Cessione di credito: In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.