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> 02. Rapporti patrimoniali tra conviventi

01. La famiglia di fatto e la legge


Il nostro ordinamento giuridico tutela e riconosce la famiglia fondata sul matrimonio.
L'art. 29, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, dispone che "La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
Tuttavia, è fenomeno sociale diffuso il costituirsi di famiglie cosiddette "di fatto" costituite da persone che convivono more uxorio, ovvero che sono legate da un'unione stabile e dalla comunione di vita spirituale e materiale, non fondata sul matrimonio.
Gli elementi caratterizzanti la convivenza more uxorio sono proprio: la comunanza di vita, la stabilità temporale dell'unione e l'assenza del legame giuridico sorgente dal matrimonio.
La tutela di tale istituzione sociale è da ricondursi all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale sancisce il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Non esiste, invece, una normativa specifica che disciplina la famiglia di fatto e/o la convivenza, ma in alcune materie ben precise la legislazione ordinaria e quella speciale hanno attribuito alle stesse determinati effetti giuridici. Inoltre, diverse sono le pronunce giurisprudenziali che trattano l'argomento.

Art. 2, Costituzione della Repubblica Italiana.
Le norme sul matrimonio non possono essere applicate per analogia alla convivenza more uxorio.
> La convivenza e i registri anagrafici
> La tutela della famiglia di fatto e dei figli minori
> Le misure di tutela del convivente in condizioni di abituale infermità
> Diritto del convivente lavoratore ad un permesso retribuito per decesso o grave infermità del partner
> Le tecniche di procreazione medicalmente assistita e le coppie conviventi
> Legge istitutiva dei Consultori familiari e coppie di fatto
> Il prelievo ed il trapianto di organi e tessuti
> Il convivente more uxorio e l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
> Beneficio del patrocinio a spese dello Stato e limiti di reddito per l'ammissione
> Detrazioni fiscali per il convivente
> Permessi di visita per i condannati e gli internati di familiare o convivente in pericolo di vita
> Facoltà di astensione dalla testimonianza per i conviventi
> Reati contro il patrimonio
> Diritto del convivente del condannato a presentare la domanda di grazia al Presidente della Repubblica

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