01. La famiglia di fatto e la legge
Il nostro ordinamento giuridico tutela e riconosce la famiglia fondata sul matrimonio.
L'art. 29, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, dispone che "La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
Tuttavia, è fenomeno sociale diffuso il costituirsi di famiglie cosiddette "di fatto" costituite da persone che convivono more uxorio, ovvero che sono legate da un'unione stabile e dalla comunione di vita spirituale e materiale, non fondata sul matrimonio.
Gli elementi caratterizzanti la convivenza more uxorio sono proprio: la comunanza di vita, la stabilità temporale dell'unione e l'assenza del legame giuridico sorgente dal matrimonio.
La tutela di tale istituzione sociale è da ricondursi all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale sancisce il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Non esiste, invece, una normativa specifica che disciplina la famiglia di fatto e/o la convivenza, ma in alcune materie ben precise la legislazione ordinaria e quella speciale hanno attribuito alle stesse determinati effetti giuridici. Inoltre, diverse sono le pronunce giurisprudenziali che trattano l'argomento.
L'art. 29, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, dispone che "La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
Tuttavia, è fenomeno sociale diffuso il costituirsi di famiglie cosiddette "di fatto" costituite da persone che convivono more uxorio, ovvero che sono legate da un'unione stabile e dalla comunione di vita spirituale e materiale, non fondata sul matrimonio.
Gli elementi caratterizzanti la convivenza more uxorio sono proprio: la comunanza di vita, la stabilità temporale dell'unione e l'assenza del legame giuridico sorgente dal matrimonio.
La tutela di tale istituzione sociale è da ricondursi all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale sancisce il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Non esiste, invece, una normativa specifica che disciplina la famiglia di fatto e/o la convivenza, ma in alcune materie ben precise la legislazione ordinaria e quella speciale hanno attribuito alle stesse determinati effetti giuridici. Inoltre, diverse sono le pronunce giurisprudenziali che trattano l'argomento.
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