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Prestazioni patrimoniali a favore di un convivente, obbligazione naturale o donazione?


Le prestazioni patrimoniali e i regali effettuati in favore del proprio convivente di regola vengono considerati quali obbligazioni naturali, ossia prestazioni realizzate in adempimento di un dovere sociale e/o morale, pertanto, in ordine alle stesse, non è di regola ammessa la restituzione.
In taluni casi le attribuzioni patrimoniali possono configurare delle donazioni, tuttavia per essere considerate tali devono sussistere determinati requisiti.

I requisiti oggettivi della donazione e dell'obbligazione naturale.
Le obbligazioni naturali. La restituzione e l'arricchimento senza giusta causa.
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