Ai figli naturali, ovvero ai figli nati fuori dal matrimonio spettano nei confronti dei genitori gli stessi diritti successori dei figli legittimi (nati in costanza di matrimonio). I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano.
Art. 536, Codice Civile - Legittimari. 1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge , i figli legittimi , i figli naturali , gli ascendenti legittimi . 2. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi . 3. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537, Codice Civile - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. 1. Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. 2. Se i figli sono più,è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. 3. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Art. 542, Codice Civile - Concorso di coniuge e figli. 1. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge . 2. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali. 3. Si applica il terzo comma dell'art. 537.Si fa luogo alla successione legittima ( per legge) ove manchi in tutto o in parte il testamento.
Art. 457, Codice Civile - Delazione dell'eredità. 1. L'eredità si devolve per legge o per testamento . 2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria . 3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari .
Art. 565, Codice Civile - Categorie dei successibili. 1. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (1) (2). (1) È costituzionalmente illegittimo l'art 565 nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati - (C.cost. 4 luglio 1979, n. 55). (3) È costituzionalmente illegittimo l'art 565 nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore - (C. cost. 12 aprile 1990 n. 184).
Art. 566, Codice Civile - Successione dei figli legittimi e naturali. 1. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. 2. Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 573, Codice Civile - Successione dei figli naturali. 1. Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'art. 580.
Art. 580, Codice Civile - Diritti dei figli naturali non riconoscibili. 1.Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. 2. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.