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04. Regolamentazione contrattuale degli aspetti economici


Il convivente, non ha alcun diritto al mantenimento, né durante il rapporto di convivenza, né in caso di suo scioglimento. Ad esso non spettano diritti successori.
La legislazione speciale riconosce allo stesso alcuni diritti limitati, ad esempio: il diritto di subentrare nel rapporto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, o quando questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale; il diritto di richiedere, in taluni casi, un risarcimento del danno subito a seguito della morte o dell'infortunio del partner.
Nella pratica, pertanto, si ritiene opportuno provvedere a regolamentare contrattualmente gli aspetti economici della convivenza, al fine di garantire una tutela effettiva soprattutto della parte più debole.

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