Acquisto di beni beni immobili o mobili registrati
In caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati, al fine di una migliore tutela per entrambi i conviventi, è consigliabile provvedere all'intestazione congiunta degli stessi. Infatti, durante la convivenza il bene spetta di diritto a chi ne risulta formalmente proprietario, per cui se è intenzione dei partners condividere un bene in proprietà occorre che ciò risulti nell'atto di acquisto.
Si rammenta come, nell'ipotesi in cui uno dei conviventi abbia contribuito con denaro proprio all'acquisto di un bene destinato durante la convivenza a servire entrambi, qualora lo stesso rimanga successivamente nella disponibilità dell'altro, al fine di ottenere la restituzione della somma sborsata occorrerà fornire la prova di tale fatto. Inoltre, sarà possibile esperire l'azione di indebito arricchimento tutte le volte in cui si dimostri che "la prestazione economica effettuata esuli dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti, e si configuri come mera operazione economico-patrimoniale, che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente more uxorio, con proprio ingiusto danno ..." ( Cass. Civ. Sez. II, 13-03-2003, n. 3713).
Si rammenta come, nell'ipotesi in cui uno dei conviventi abbia contribuito con denaro proprio all'acquisto di un bene destinato durante la convivenza a servire entrambi, qualora lo stesso rimanga successivamente nella disponibilità dell'altro, al fine di ottenere la restituzione della somma sborsata occorrerà fornire la prova di tale fatto. Inoltre, sarà possibile esperire l'azione di indebito arricchimento tutte le volte in cui si dimostri che "la prestazione economica effettuata esuli dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti, e si configuri come mera operazione economico-patrimoniale, che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente more uxorio, con proprio ingiusto danno ..." ( Cass. Civ. Sez. II, 13-03-2003, n. 3713).
Acquisto di beni beni immobili o mobili registrati € 4,00 oppure Convivenza € 15,00
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