Contratti tra conviventi. Disciplina degli aspetti patrimoniali
A fronte della limitata tutela dovuta all'applicazione prevalente della disciplina delle obbligazioni naturali in ordine alla prestazioni rese dai conviventi, si rende spesso necessario provvedere ad una regolamentazione pattizia della stessa. In proposito, si rileva come non sia possibile stipulare un accordo che preveda un impegno alla convivenza more uxorio, ciò in quanto lo stesso comporterebbe una disciplina concordata di un vincolo personale. Piuttosto, gli aspetti che possono essere regolati in un contratto sono esclusivamente quelli patrimoniali ed economici, pertanto, potrà essere stabilita, in via negoziale, la disciplina giuridica degli acquisti effettuati durante la convivenza. Potrà essere, quindi, costituito un fondo patrimoniale per la gestione familiare ovvero una comunione ordinaria degli acquisti. In tale ultimo caso non si produrranno comunque gli effetti tipici della comunione legale tra coniugi quali ad esempio l'opponibilità ex lege della proprietà comune nei confronti dei terzi e l'annullabilità degli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro ex articolo 184 Codice Civile. Inoltre, per potere escludere dal regime di comunione concordato i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile, occorrerà un apposita pattuizione in tal senso. Peraltro, l'acquisto di un bene effettuato separatamente da un convivente non potrà operare automaticamente a favore dell'altro. Per raggiungere tale risultato sarà sempre necessario un successivo trasferimento del diritto in capo al convivente non acquirente.
Contratti tra conviventi. Disciplina degli aspetti patrimoniali € 8,00 oppure Convivenza € 15,00
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