05. Procedura di risarcimento diretto
La procedura di risarcimento diretto opera nel caso di sinistro in cui siano rimasti coinvolti due veicoli a motore, coperti da assicurazione obbligatoria, e riguarda i danni riportati al veicolo, alle cose in esso trasportate, di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9% ( art. 139 Codice delle Assicurazioni).
Tale procedura si applica anche se uno dei due veicoli è un ciclomotore, purché sia targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
Per sinistro, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 254/2006, deve intendersi " la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica". Pertanto, tale disciplina non si applica ai sinistri verificatisi al di fuori del territorio Italiano. Ed inoltre, proprio perché deve trattarsi di "collisione", la disciplina non sarà applicabile ove manchi un materiale scontro tra i veicoli coinvolti.
Tale procedura non sarà, quindi, applicabile se sono coinvolti più di due veicoli a motore, ovvero se sono coinvolti veicoli non a motore o pedoni.
Per attivare tale procedura non è necessario che entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole. Tuttavia, la sottoscrizione congiunta del modello di denuncia sinistro comporta una riduzione dei termini ( art. 8 comma 2, Regolamento di Attuazione del Codice della Assicurazioni).
Tale procedura si applica anche se uno dei due veicoli è un ciclomotore, purché sia targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
Per sinistro, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 254/2006, deve intendersi " la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica". Pertanto, tale disciplina non si applica ai sinistri verificatisi al di fuori del territorio Italiano. Ed inoltre, proprio perché deve trattarsi di "collisione", la disciplina non sarà applicabile ove manchi un materiale scontro tra i veicoli coinvolti.
Tale procedura non sarà, quindi, applicabile se sono coinvolti più di due veicoli a motore, ovvero se sono coinvolti veicoli non a motore o pedoni.
Per attivare tale procedura non è necessario che entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole. Tuttavia, la sottoscrizione congiunta del modello di denuncia sinistro comporta una riduzione dei termini ( art. 8 comma 2, Regolamento di Attuazione del Codice della Assicurazioni).
05. Procedura di risarcimento diretto € 9,00 oppure Infortunistica stradale € 15,00
| Se sei Utente registrato, inserisci ID e Password per accedere o acquistare il contenuto. | Se sei Utente non registrato, effettua la registrazione per acquistare il contenuto. |

Note legali
Privacy