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< 05. Procedura di risarcimento diretto
> 07. Procedura per il risarcimento del terzo trasportato

06. Procedura di risarcimento ordinario


Applicabilità
La procedura ordinaria di risarcimento opera nel caso di sinistri che coinvolgono più di due veicoli, o veicoli non a motore, o pedoni, ovvero per danni provocati a terzi estranei per collisione di un solo veicolo. Tale procedura si applica anche per il risarcimento dei danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9% , in caso di decesso, e con alcune peculiarità per i danni subiti dal terzo trasportato ( art. 141 Codice delle Assicurazioni).
La richiesta
La richiesta di risarcimento dei danni deve essere effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ed è valida anche se inviata per conoscenza.
Quanto al destinatario della richiesta, il Codice delle Assicurazioni non indica alcun elemento, pertanto deve farsi riferimento all'art. 10 del DPR 45/81, il quale prevede che la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'assicuratore presso l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato, o presso l'agenzia ove è stato concluso il contratto di assicurazione o dove lo stesso è stato assegnato, o ancora presso la sede sociale.
Quanto al contenuto della richiesta, essa deve contenere:
- per i danni a cose :
il modulo di denuncia ex art. 143, Codice delle Assicurazioni, ovvero una descrizione dettagliata della dinamica del sinistro e delle circostanze in cui esso si è verificato; il codice fiscale; l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate possono essere ispezionate.
- per i danni alla persona:
il modulo di denuncia del sinistro ovvero la descrizione delle circostanze in cui esso è avvenuto; il codice fiscale del danneggiato; l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato; l' attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; la dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, di avere o non avere diritto a percepire prestazioni da parte di istituti di assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. 148, Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento.
Art. 10, D.P.R. 45/1981. Danno - Risarcimento - Uffici dell'assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento.
Art. 143, Codice delle Assicurazioni. Denuncia di sinistro.
> Procedura ordinaria di risarcimento. Richiesta inviata alla propria assicurazione
> Procedura ordinaria di risarcimento. L'integrazione della richiesta
> Procedura ordinaria di risarcimento. Visita medico legale
> Procedura ordinaria di risarcimento. Il diritto dell'impresa di assicurazione di richiedere informazioni
> Procedura ordinaria di risarcimento. L'offerta
> Procedura ordinaria di risarcimento. La liquidazione
> Procedura ordinaria di risarcimento. L'azione
> Procedura ordinaria di risarcimento. L'obbligo di avviso di sinistro
> Procedura ordinaria di risarcimento. Non sussiste piu l'obbligo di trasmettere la fattura
> Procedura ordinaria di risarcimento. Comunicazione all'ISVAP in caso di sentenza a favore del danneggiato
> Procedura ordinaria di risarcimento. Compensi professionali per assistenza dei professionisti

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