07. Procedura per il risarcimento del terzo trasportato
La procedura per il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato dettata dal Codice delle Assicurazioni, prevede che quest'ultimo debba necessariamente riferirsi, tanto in fase stragiudiziale che eventualmente in quella giudiziale, all'impresa di assicurazione del veicolo vettore, salvo che il sinistro si sia verificato per caso fortuito, ossia per una circostanza estranea alla sfera di azione e di controllo del soggetto a cui è imputato l'evento dannoso. Tale impresa è tenuta a risarcire il trasportato, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", tuttavia, la stessa ha diritto di rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile. Rimane poi, per la compagnia assicuratrice dell'effettivo responsabile, la facoltà di intervenire nel giudizio in cui il terzo trasportato chiami l'impresa di assicurazione del veicolo vettore, ed estromettere quest'ultima.
Il terzo trasportato viene risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo vettore entro il massimale minimo di legge, ma conserva la facoltà di formulare la richiesta di risarcimento del maggior danno eventuale, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, sempre che il veicolo di quest'ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Il terzo trasportato viene risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo vettore entro il massimale minimo di legge, ma conserva la facoltà di formulare la richiesta di risarcimento del maggior danno eventuale, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, sempre che il veicolo di quest'ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo.
07. Procedura per il risarcimento del terzo trasportato € 6,00 oppure Infortunistica stradale € 15,00
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