La procedura di risarcimento diretto opera nel caso di sinistro in cui siano rimasti coinvolti due veicoli a motore, coperti da assicurazione obbligatoria, e riguarda i danni riportati al veicolo, alle cose in esso trasportate, di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9% ( art. 139 Codice delle Assicurazioni). Tale procedura si applica anche se uno dei due veicoli è un ciclomotore, purché sia targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. Per sinistro, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 254/2006, deve intendersi " la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica". Pertanto, tale disciplina non si applica ai sinistri verificatisi al di fuori del territorio Italiano. Ed inoltre, proprio perché deve trattarsi di "collisione", la disciplina non sarà applicabile ove manchi un materiale scontro tra i veicoli coinvolti. Tale procedura non sarà, quindi, applicabile se sono coinvolti più di due veicoli a motore, ovvero se sono coinvolti veicoli non a motore o pedoni. Per attivare tale procedura non è necessario che entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole. Tuttavia, la sottoscrizione congiunta del modello di denuncia sinistro comporta una riduzione dei termini ( art. 8 comma 2, Regolamento di Attuazione del Codice della Assicurazioni).
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. 3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.1. Al fini del presente regolamento si intende per: d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro; f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice.
05. Procedura di risarcimento diretto € 9,00 oppure Infortunistica stradale € 15,00