Il contratto di locazione è essenzialmente oneroso e tale elemento ci consente di distinguerlo dal contratto di comodato, il quale è regolato dagli articoli 1833 e seguenti del Codice Civile. Saremo in presenza di un contratto di locazione tutte le volte in cui la somma richiesta a colui che ha il godimento del bene è rappresentata da un vero corrispettivo, mentre, si configurerà un contratto di comodato ove la somma richiesta per il godimento del bene è di lieve entità e non costituisce una controprestazione vera e propria ma semplicemente un modus.
1. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.Cass. Civ. Sez. III, 28-6- 2005, n. 13920. Al fine di procedere ad una corretta qualificazione del contratto quale comodato o locazione di immobili, il requisito di essenziale gratuità tipico del contratto di comodato non viene meno nel caso in cui venga posto a carico del comodatario un onere, ove esso non sia tale da porsi come corrispettivo del godimento della cosa, assumendo così la natura di una controprestazione. Infatti, " ... la gratuità del rapporto, ... è compatibile soltanto con la previsione di un modus di entità così modesta da non assumere natura di controprestazione ...".Cass. Civ. Sez. III, 15-1-2003, n. 485. "... la giurisprudenza di legittimità esprime ormai l'indirizzo costante secondo cui il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se vi si inerisce un modus posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non potere integrare le caratteristiche di vero e proprio godimento della cosa (Cass. n. 4976/97; Cass. n. 9718/90; Cass. n. 2091/85; Cass. n. 2151/84).In proposito, è stato precisato che la corresponsione di un compenso meramente simbolico, con significato ricognitivo del diritto dominicale del concedente, non esclude la figura del comodato, la quale, tra l'altro, comprende anche la ipotesi di pagamento dei canoni per luce ed acqua da parte de parente coabitante (Cass. n. 3834/80); la ipotesi di concessione gratuita dell'alloggio con l'onere di tenere presso di sé i figli del concedente (Cass. n. 2684/71); quella di versare i tributi e le spese inerenti all'immobile concesso in uso (Cass. n. 2534/58); l'altra di prestazione di custodia nonché di oneri riguardanti la fornitura di energia elettrica e le spese di riparazione del fabbricato (Cass. n. 9718/90)..."