Il Locatore
Cass. Civ. Sez. III, 20-4- 2007, n. 9493.
"... il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione. La relativa legittimazione a locare, riconoscibile anche al detentore di fatto a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente, a maggior ragione deve, perciò, ammettersi per il nudo proprietario del bene, che disponga del bene unitamente e senza l'opposizione dell'usufruttuario...".
Cass. Civ. Sez. III, 11-04-2006, n. 8411.
"...il contratto di locazione, in quanto di natura personale, non richiede la titolarità, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa ma solo la disponibilità del bene ... è ... tuttavia necessario che la disponibilità predetta abbia avuto una genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento ... Nel rapporto tra il locatore ed il conduttore vale, invece, il principio che, muovendo dalla considerazione del carattere personale del rapporto, considera vincolante tra le parti anche il contratto stipulato dal detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente ed a maggior ragione quello stipulato da chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla base di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza della efficacia di tale titolo ...".
Cass. Civ. Sez. III, 04-03-2005, n. 4764.
"... chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la risoluzione, nell'ipotesi in cui sussista l'inadempimento del conduttore...". Cass. Civ. Sez. III, 13-01-2009, n. 480.
"... è costante indirizzo interpretativo di questa Corte quello che individua tra i partecipanti alla comunione l'esistenza di un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale è riconosciuto a ciascuno di essi il potere di provvedere alla locazione del bene comune e così quello di agire per la cessazione e la risoluzione del contratto e la consegna della cosa comune locata, anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione. Si tratta, infatti, di atti di utile gestione rientranti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salva prova contraria, che il singolo comunista abbia agito anche per il consenso degli altri. Già in una lontana sentenza di questa Corte (Cass. n. 3043/62) si è affermato che il singolo comunista è legittimato ad agire per la risoluzione del rapporto di locazione sull'essenziale presupposto che non esista dissenso con altri compartecipanti alla comunione, trovando, così, ragion d'essere nella presunzione del consenso, insita nel comportamento passivo dei comproprietari in relazione ad un atto di ordinaria amministrazione, effettuato dal comproprietario resosi attivo a tutela di comuni interessi e così è venuto ad assumere la figura di tacito mandatario o di utile gestore ...".
Cass. Civ. Sez. III, 18-07-2008, n. 19929.
"... l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione. Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestorii da parte di tutti i comproprietari; ciò sulla base di una presunzione:
quella che ognuno di essi operi con il consenso degli altri. Corollario di tali principi è che il singolo condomino possa stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che ciascun condomino sia legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri condomini (Cass. 19.4.1996 n. 3725; Cass. 5.11.1999 n. 12327; Cass. 17.7.2002 n. 10394; Cass. 9.10.2003 n. 15057).Peraltro, il potere di ogni condomino di agire per la gestione ordinaria della cosa comune - che deriva dal diritto di concorrere all'amministrazione di tale bene (art. 1105 c.c.) - incontra il suo limite nell'obbligo di rispettare la volontà della maggioranza. Ne consegue che, qualora un immobile locato appartenga ad una molteplicità di condomini, è la maggioranza dei condomini a stabilire circa l'amministrazione ed il godimento della cosa comune e, quindi, della possibilità e volontà di disdire e far cessare, alla scadenza contrattuale, il contratto di locazione, anche in contrasto con la minoranza dissenziente (Cass. 25.7.1995 n. 8085; Cass. 11.8.1997 n. 7457; Cass. 13.7.1999 n. 7416; Cass. 18.1.2002 n. 537; v. anche in tema di tutela del diritto di comproprietà Cass. 29.4.2005 n. 8996; Cass. 2.8.2004 n. 14772). Ulteriore corollario è che, potendo il comproprietario agire in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione - è ciò sulla considerazione che si tratta di atto di ordinaria amministrazione della cosa comune, per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione - non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti ..."
Cass. Civ. Sez. III, 31-1-2008, n. 2399.
"... in tema di tutela del diritto di comproprietà, vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti (come nella specie) diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza d'interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari ...".
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