Responsabilità del locatore
Cass. Civ. Sez. II, 16 -5- 2006, n. 11383.
Il condomino che ha locato il proprio immobile ad un terzo risponde nei confronti degli altri condomini delle reiterate violazioni al regolamento condominiale poste in essere dal proprio conduttore se non dimostra di avere adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee, alla stregua del criterio generale di diligenza posto dall'art. 1176 c.c., a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione.
Cass. Civ. Sez. II, 8- 3-2006, n. 4920.
"... In tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi,il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro, nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore,si verifica una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario,che deve partecipare al giudizio in cui si controverte in ordine all'esistenza e alla validità del regolamento:
infatti, le limitazioni all'uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, derivanti dal regolamento contrattuale di condominio, in quanto costituiscono oneri reali o servitù reciproche (Cass. 7003/1990; Cass. 1681/1993) afferiscono immediatamente alla cosa. (Cass. 16240/2003; 2683/1994)...". Cass. Civ. Sez. III, 26 - 6 - 2007, n. 14745.
"... Come risulta dallo stesso tenore letterale della L. n. 392 del 1978, art. 80 e dalla costante applicazione giurisprudenziale di tale disposizione, la norma disciplina infatti i rapporti tra locatore e conduttore, non la responsabilità per i danni cagionati a terzi della cosa locata, che trovano invece specifica disciplina nell'art. 2051 c.c. (Cass. civ., sez. 3^, 21 febbraio 2006, n. 3683; Cass. civ., sez. 3^, 4 marzo 2005, n. 4753; Cass. civ., sez. 3^, 09 giugno 2005, n. 12120; Cass. civ., sez. 2^, 29 agosto 1997, n. 8239)..". Peraltro, l'espressione "strutture murarie e impianti in esse conglobati" rientrano soltanto i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie (Cass. civ., sez. 3^, 19 gennaio 2001, n. 782; Cass. civ.; sez. 3^, 09 febbraio 2004, n. 2422)..." Cass. Civ. Sez. III., 15-09-2008, n. 23682.
"... La responsabilità del proprietario per la rovina di edificio, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., " è configurabile, infatti, sia quando i gravi difetti siano originari, sia quando derivino da attività svolte all'interno dell'immobile; e si estende sia al fatto proprio, sia ai danni provocati dal comportamento di terzi che lo stesso proprietario abbia immesso nel godimento dell'edificio (soprattutto se da tale immissione egli tragga un vantaggio anche economico, come nel caso della locazione).La locazione costituisce una delle possibili modalità di godimento dell'immobile ed in quanto tale giustifica la responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2053 cod. civ..Trattasi di responsabilità oggettiva, configurabile a prescindere dalla colpa per omessa sorveglianza (contrariamente a quanto ha invece ritenuto la Corte di appello), a cui il proprietario è sempre tenuto nei confronti dei terzi. Del resto, il conduttore non può certo compiere interventi e modifiche di natura strutturale sull'immobile locato senza il consenso del proprietario, che anche per questa via ne assume la responsabilità...".
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