04. Locazione ad uso abitativo
Normativa di riferimento: Codice Civile, Capo VI artt. 1571 e seguenti; L. 392/78 e L. 431/98.
Le tipologie contrattuali per locazioni abitative sono le seguenti:
- Contratti liberi => previsti dall'art. 2, comma 1, L. 431/98 per esigenze abitative di qualsivoglia genere, la cui durata minima è di quattro anni, con rinnovo per altri quattro, salvo diniego del locatore per i motivi di cui all'art. 3, comma 1, L. 431/98. In tali contratti il canone è libero.
- Contratti agevolati => previsti dall'art. 2, comma 3, L.431/98, la cui durata minima è prevista in anni tre, con proroga di due, salvo disdetta per i motivi di cui all'art. 3, c. 1, L. 431/98. Per la stipula di tali contratti occorre utilizzare l'allegato apposito di cui al DM ex art. 4, comma 2, L.431/98. Il canone di locazione è determinato all'interno di fasce di oscillazione fissate negli accordi territoriali ed in mancanza di accordo locale, supplisce il DM sostitutivo ex art. 4, comma. 3, L.431/98. Per tali tipologie sono previste delle agevolazioni fiscali.
- Contratti di natura transitoria => previsti dall'art. 5, comma 1, L.431/98, la cui durata va da uno a diciotto mesi. Per la stipula occorre utilizzare l'apposito allegato di cui al DM ex art. 4, comma 2, L.431/98. Il canone di locazione, per i Comuni compresi nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni confinanti con tali aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia, è determinato all'interno di fasce di oscillazione fissate negli accordi territoriali, ed in mancanza di accordo locale, supplisce il DM sostitutivo ex art. 4, comma 3, L.431/98. In tutti gli altri comuni il canone è libero.
- Contratti per studenti universitari => previsti dall'art. 5, comma. 2 e 3, L.431/98. Possono essere stipulati in relazione a studenti iscritti a un corso universitario in un Comune diverso da quello di residenza, ed in particolare nei Comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi. La durata prevista è da sei mesi a tre anni. Per la stipula occorre utilizzare l'apposito allegato di cui al DM ex art. 4, comma. 2, L.431/98. Il canone di locazione è determinato all'interno di fasce di oscillazione fissate in appositi Accordi territoriali, ed in mancanza di accordo locale, supplisce il DM sostitutivo ex art. 4, comma. 3, L.431/98. Sono previste agevolazioni fiscali.
- Contratti per immobili storico-artistici => di cui all'art. 1, comma. 1, lett. a), L.431/98 e disciplinati dal Codice Civile, articoli 1571 e seguenti. Possono essere stipulati per esigenze abitative di qualsiasi tipo, hanno una durata e un canone determinabili liberamente. Sono previste agevolazioni fiscali.
- Contratti con enti locali come conduttori => di cui all'art. 1, comma. 3, L.431/98 e disciplinati dal Codice Civile, articoli 1571 e seguenti. Sono stipulabili per esigenze abitative di carattere transitorio. Hanno durata e canone liberi e sono previste delle agevolazioni fiscali.
- Contratti per finalità turistiche => sono previsti dall'art.1, comma. 1, lett. c), L.431/98 e disciplinati dal Codice Civile, articoli 1571 e seguenti. Sono stipulabili per fini turistici. Hanno durata e canone determinabili liberamente.
- Contratti per foresteria => Non esiste una specifica normativa per la stipula dei contratti ad uso foresteria. Tale tipo di contratto, resta comunque disciplinato ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, e si può stipulare per esigenze abitative transitorie di persona diversa dal conduttore.
- Contratti stipulabili ai sensi del Decreto Legge 240/2004 (Legge di conversione n. 269/2004), e del Decreto legge 86/05, da parte di soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguenti a procedure esecutive di rilascio.
- Contratti stipulabili ai sensi della Legge 350/2003 da parte di soggetti oggetti aventi reddito superiore a quello massimo per la concessione di alloggi di ERP ma inferiore a un importo determinato dalla Regione.
- Contratti stipulabili ai sensi della Legge 344/91 da parte di profughi italiani.
Le tipologie contrattuali per locazioni abitative sono le seguenti:
- Contratti liberi => previsti dall'art. 2, comma 1, L. 431/98 per esigenze abitative di qualsivoglia genere, la cui durata minima è di quattro anni, con rinnovo per altri quattro, salvo diniego del locatore per i motivi di cui all'art. 3, comma 1, L. 431/98. In tali contratti il canone è libero.
- Contratti agevolati => previsti dall'art. 2, comma 3, L.431/98, la cui durata minima è prevista in anni tre, con proroga di due, salvo disdetta per i motivi di cui all'art. 3, c. 1, L. 431/98. Per la stipula di tali contratti occorre utilizzare l'allegato apposito di cui al DM ex art. 4, comma 2, L.431/98. Il canone di locazione è determinato all'interno di fasce di oscillazione fissate negli accordi territoriali ed in mancanza di accordo locale, supplisce il DM sostitutivo ex art. 4, comma. 3, L.431/98. Per tali tipologie sono previste delle agevolazioni fiscali.
- Contratti di natura transitoria => previsti dall'art. 5, comma 1, L.431/98, la cui durata va da uno a diciotto mesi. Per la stipula occorre utilizzare l'apposito allegato di cui al DM ex art. 4, comma 2, L.431/98. Il canone di locazione, per i Comuni compresi nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni confinanti con tali aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia, è determinato all'interno di fasce di oscillazione fissate negli accordi territoriali, ed in mancanza di accordo locale, supplisce il DM sostitutivo ex art. 4, comma 3, L.431/98. In tutti gli altri comuni il canone è libero.
- Contratti per studenti universitari => previsti dall'art. 5, comma. 2 e 3, L.431/98. Possono essere stipulati in relazione a studenti iscritti a un corso universitario in un Comune diverso da quello di residenza, ed in particolare nei Comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi. La durata prevista è da sei mesi a tre anni. Per la stipula occorre utilizzare l'apposito allegato di cui al DM ex art. 4, comma. 2, L.431/98. Il canone di locazione è determinato all'interno di fasce di oscillazione fissate in appositi Accordi territoriali, ed in mancanza di accordo locale, supplisce il DM sostitutivo ex art. 4, comma. 3, L.431/98. Sono previste agevolazioni fiscali.
- Contratti per immobili storico-artistici => di cui all'art. 1, comma. 1, lett. a), L.431/98 e disciplinati dal Codice Civile, articoli 1571 e seguenti. Possono essere stipulati per esigenze abitative di qualsiasi tipo, hanno una durata e un canone determinabili liberamente. Sono previste agevolazioni fiscali.
- Contratti con enti locali come conduttori => di cui all'art. 1, comma. 3, L.431/98 e disciplinati dal Codice Civile, articoli 1571 e seguenti. Sono stipulabili per esigenze abitative di carattere transitorio. Hanno durata e canone liberi e sono previste delle agevolazioni fiscali.
- Contratti per finalità turistiche => sono previsti dall'art.1, comma. 1, lett. c), L.431/98 e disciplinati dal Codice Civile, articoli 1571 e seguenti. Sono stipulabili per fini turistici. Hanno durata e canone determinabili liberamente.
- Contratti per foresteria => Non esiste una specifica normativa per la stipula dei contratti ad uso foresteria. Tale tipo di contratto, resta comunque disciplinato ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, e si può stipulare per esigenze abitative transitorie di persona diversa dal conduttore.
- Contratti stipulabili ai sensi del Decreto Legge 240/2004 (Legge di conversione n. 269/2004), e del Decreto legge 86/05, da parte di soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguenti a procedure esecutive di rilascio.
- Contratti stipulabili ai sensi della Legge 350/2003 da parte di soggetti oggetti aventi reddito superiore a quello massimo per la concessione di alloggi di ERP ma inferiore a un importo determinato dalla Regione.
- Contratti stipulabili ai sensi della Legge 344/91 da parte di profughi italiani.
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