Cass. Civ. Sez. III, 11-2- 2008, n. 3251. ".... la convivenza con il conduttore defunto, cui è subordinata la successione nel contratto di locazione, costituisce una situazione complessa, caratterizzata da una convivenza "stabile ed abituale", da una "comunanza di vita", preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell'abitazione locata soltanto per assistere il conduttore stesso e quindi per ragioni transitorie ..."
Cass. Civ. Sez. III, 10-10-1997, n. 9868. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988 n. 404, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessata la convivenza, a favore del già convivente, quando vi sia prole, lo stesso convivente subentra nel contratto di locazione per successione ex lege, assumendo la veste di parte conduttrice. Tale successione si verifica automaticamente, a prescindere dall'ignoranza dell'evento da parte del locatore. Infatti: " ....nell'ipotesi di allontanamento del conduttore dall'immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dalla loro unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione (e a maggior ragione se sia sorta prima) e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. (Cass. 25 maggio 1989 n. 2524). Il subentro nel contratto è, in altri termini, del tutto indipendente dalla conoscenza, che possa avere la parte locatrice, dei presupposti di fatto che lo condizionano, essendo solo dipendente dalla volontà della legge, nel testo ampliato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale...."