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Durata del contratto di locazione


La durata del contratto di locazione varia in funzione dell'uso dell'immobile locato.
Per gli immobili adibiti ad uso abitativo, la Legge 431/98 prevede una durata di anni quattro, decorsi i quali si ha un rinnovo del contratto per altri quattro anni, salvo che il locatore intenda adibire l'immobile agli usi di cui all'art. 3 della legge suddetta, ovvero eseguire le opere nel medesimo articolo indicate. Fanno eccezione a tale regola i contratti di natura transitoria ed i contratti convenzionati o ad uso turistico.

Art. 1573, Codice Civile. Durata della locazione.
Art. 1574, Codice Civile. Locazione senza determinazione di tempo.
Art. 1596, Codice Civile. Fine della locazione per lo spirare del termine.
Art. 1597, Codice Civile. Rinnovazione tacita del contratto.
Rinnovo tacito del contratto.
Art. 1, Legge 431/98. Ambito di applicazione.
Art. 2, Legge 431/98. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
Indicazione nel contratto di una durata inferiore a quattro anni.
Durata inferiore a quella legale. Nullità.
Art 13, Legge 431/98. Patti contrari alla legge.
Risoluzione del contratto di locazione, apposizione di una clausola espressa.
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