Art. 13, Legge 431/98. 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.Cass. Civ. Sez., III, 27-10 - 2003 n. 16089. L'art. 13 comma 1 della L. 431/98 "... sanziona la nullità, ponendo il principio della invariabilità del canone fissato nel contratto originariamente stipulato per tutto il tempo della durata del rapporto stabilita dalla legge (durata anch'essa presidiata dalla nullità per entrambi i menzionati tipi contrattuali, poiché neppure il comma 3 pone distinzioni al riguardo).Con la disposizione in esame, il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela l'esigenza del conduttore ad usufruire del godimento dell'immobile, per tutta la durata del rapporto (della potenziale durata di anni otto, per i c.d. contratti liberi, e di anni cinque, per i c.d. contratti convenzionati, entrambe presidiate dalla sanzione di nullità di cui all'art. 13, comma 3), a condizioni economiche stabili ed immutabili..."