Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili devono essere registrati, qualunque sia l'ammontare del canone pattuito. Sono esentati dall'obbligo di registrazione a termine fisso solo i contratti di locazione di durata pari o inferiore ai trenta giorni. Questi contratti, se non conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, possono essere registrati soltanto "in caso d'uso". Gli atti si registrano "in caso d'uso" quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l'applicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo. In particolare devono essere registrati in caso d'uso i contratti soggetti ad IVA. L'imposta di registro è a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Tuttavia per il pagamento dell'intera somma sono solidalmente responsabili entrambe le parti (art. 57, comma 1, del Testo unico Imposta di Registro). Sono, inoltre, soggette a registrazione le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione. Il deposito cauzionale non è soggetto ad imposta di registro se versato direttamente dal conduttore, altrimenti se versato da soggetti terzi è soggetto all'imposta proporzionale dello 0,50% sull'ammontare del deposito costituito.
Art. 1, D.P.R. 131 del 1986, Testo Unico Imposta di Registro. 1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.Art. 2, D.P.R. 131 del 1986, Testo Unico Imposta di Registro. 2. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a.gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b.i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3; c.le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4; d.gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.Art. 3, D.P.R. 131 del 1986, Testo Unico Imposta di Registro. 1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: a.di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; b.di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali i godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. 2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22.Art. 17, D.P.R. 131 del 1986, Testo Unico Imposta di Registro. 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento. 3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1. Articolo così modificato dalla Legge 449/97, Finanziaria 1998, Art.2, Disposizioni per il recupero dell'imponibile.Articolo 5, D.P.R. 131 del 1986, Testo Unico Imposta di Registro. Tariffa. Parte I.
1. Locazioni e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici . . .
0,50%
b) in ogni altro caso. . . .
2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative . . .
2%
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative . . .
0,50%
4. Contratti di comodato di beni immobili
L. 250.000
Note: I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000. II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000" II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000. Articolo così modificato dalla Legge 449/97, Finanziaria 1998, Art.2, Disposizioni per il recupero dell'imponibile.Articolo 2-bis, D.P.R. 131 del 1986, Testo Unico Imposta di Registro. Parte II. Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. 1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno Articolo così modificato dalla Legge 449/97, Finanziaria 1998, Art.2, Disposizioni per il recupero dell'imponibile.Art. 8, Legge 392/78. 1. Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.