Trib. Civ. Padova, Sez. II, 12 -2- 2007, n. 2471. Se nel contratto è prevista la corresponsione del canone mediante bonifico bancario, ed il locatore, fin dall'inizio del rapporto, per diversi anni si è recato mensilmente presso la residenza del conduttore per incassare, il mancato pagamento di alcune mensilità del canone non può ascriversi a colpa dell'affittuario (né può costituire inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto) laddove il proprietario, non solo non si sia più presentato, ma neanche abbia provveduto a comunicare le coordinate bancarie necessarie per l'esecuzione del bonifico che non erano state specificate nel contratto.Cass. Civ. Sez. III, 31-5-2005 n. 11603. "... è indiscusso il principio a mente del quale (ex multis: Cass., n. 9595/98) integra grave inadempimento del conduttore - per inosservanza del fondamentale obbligo previsto dall'art. 1587 n. 2 cod. civ.- la persistente corresponsione del canone locatizio per mezzo di vaglia postali, nonostante il ripetuto invito del locatore al rispetto dell'obbligo di pagamento, in denaro contante, nel suo domicilio..."Cass. Civ. Sez. III, 19-7-2005, n. 15202. "... L'invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore- locatore, sia perché, a norma dell'art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono soltanto con moneta avente corso legale nello Stato, sia perché essi debiti vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l'invio del vaglia comporta la sostituzione del predetto domicilio con la sede dell'ufficio postale presso cui il titolo è convertibile in denaro contante. L'efficacia liberatoria di tale modalità di pagamento è condizionata dal consenso del creditore, che può anche risultare tacito per atti concludenti che, tuttavia, devono consistere in una pregressa e prolungata accettazione di tale forma di pagamento (vedi Cass. n. 8013/1992; Cass. n. 9595/1998 ; Cass. n. 369/2000)..."Cass. Civ. Sez. III, 20-12-2004, n. 23638. "... È colpita da nullità ai sensi dell'art. 79, legge n. 392 del 1978, una pattuizione avente ad oggetto la corresponsione di somme a titolo di canone senza che vi sia un corrispondente periodo di consegna e di godimento del bene e quindi di possibilità di utilizzazione dello stesso da parte del conduttore..."