Sublocazione e cessione del contratto di locazione
La sublocazione è ammessa, salvo patto contrario, e determina la nascita di un nuovo contratto dipendente da quello originario e non comporta la diminuzione delle garanzie per il locatore, il quale può agire direttamente verso il subconduttore per il pagamento dei canoni.
1. Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. 2. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.1. Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione. 2. Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali. 3. Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.Art.2, Legge 392/78. 1. Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. 2. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati. Cass. Civ. Sez. III, 08-10-2008, n. 24792. "... nel caso di sublocazione o cessione della locazione il locatore, che non abbia liberato il cedente o sublocatore e che pretenda l'adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal subconduttore o dal cessionario, può agire direttamente contro il solo conduttore-cedente..."
Cass. Civ. Sez. III, 11-01-2006, n. 260 "... la sublocazione costituisce un caso di collegamento contrattuale legislativamente fissato e quindi tipico (Cass. 28/06/2001, n. 8844; Cass. 27/04/1995, n. 4645); nella sublocazione e, più in generale, nel subcontratto il collegamento investe due contratti, di cui uno base e l'altro derivato, e comporta dipendenza unilaterale o bilaterale a seconda che il collegamento sia tipico o atipico ... nella sublocazione, come in qualsiasi ipotesi di collegamento contrattuale, ciascun contratto, anche se finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi, conserva la propria causa (Cass. 28/06/2001, n. 8844), di tal che tra i debiti del subconduttore verso il sublocatore e del sublocatore verso il locatore concernenti il canone opera la compensazione legale e non si fa luogo a semplice accertamento delle rispettive posizioni attive e passive..."Cass. Civ. Sez. III, 09-11-2006, n. 23194. La Corte, con la sentenza della terza sezione n. 23914 del 2006, ha affrontato una fattispecie nell'ambito della materia delle locazioni, sottolineando che, l'obbligazione del cedente di pagare il canone dovuto al locatore dal cessionario e da questi non corrisposto deve essere qualificata in termini di solidarietà con la conseguenza che gli atti con i quali il locatore abbia interrotto la prescrizione nei confronti del cessionario hanno effetto anche nei confronti del cedente.