La legge 431/98, per le locazioni relative agli immobili ad uso abitativo, ha abolito la disciplina vincolistica prevista dalla Legge 392/78, la quale obbligava a locare gli immobili ad un canone prestabilito. Oggi, sotto il vigore della Legge 431/98, sono previsti i contratti: - " a canone libero", nei quali le parti decidono autonomamente la misura del canone e le altre condizioni di locazione, con l'obbligo però di rispettare la durata minima del contratto - " a canone concordato", nei quali il canone viene pattuito sulla base di criteri stabiliti in accordi stipulati tra le organizzazioni più rappresentative di inquilini e di proprietari. In tali ipotesi, pur essendo il canone inferiore ai valori di mercato, vi sono vantaggi fiscali per le parti, soprattutto se l'immobile si trova in uno dei Comuni definiti "ad alta tensione abitativa". Ogni pattuizione volta a determinare un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato è nulla.
1. Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. 2. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.1. Per gli immobili ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 2. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata. Articolo abrogato dall'art. 14 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai contratti stipulati successivamente al 30/12/98.1. Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. 2. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. 3. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile. 4. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti. Articolo abrogato dall'art. 14 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai contratti stipulati successivamente al 30/12/98.Cass. Civ. Sez. III, 12-06-1987, n. 5168. "... le clausole di adeguamento monetario del canone di locazione stipulate per mantenere costante il valore reale della prestazione del conduttore (cosiddette clausole di riferimento o clausole ISTAT o clausole numero-indice), al contrario di quelle di rivedibilità, non costituiscono aumento del canone ... importano soltanto una variazione della quantità monetaria, lasciando fermo il suo valore effettivo e, pertanto, non comportano alcun reale aumento (v. Cass. n. 4958-79 cit)."