Cass. Civ. Sez. III, 24-3- 2004, n. 5841. "...l'adempimento dell'obbligo, gravante sul conduttore, di restituire la cosa locata deve ritenersi attuato con la restituzione delle chiavi dell'immobile o con una incondizionata messa a disposizione della cosa, senza necessità, ai fini dell'efficacia della riconsegna, che sia redatto un verbale in contraddittorio del locatore (Sent. n. 3140/74)... la riconsegna, accettata con riserva del pagamento dei canoni dalla locatrice..., non esclude la persistenza dell'obbligo di pagare il canone per tutto il semestre di preavviso, ovvero fino al momento in cui l'immobile fosse locato a terzi..."