Cass. Civ. Sez. III, 30-10- 2007, n. 22886. "... le irregolarità accertate ..., che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, si traducono in altrettante cause di nullità del contratto di locazione per impossibilità (giuridica) dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 - 1418 c.c. ... (Cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3^, 26 maggio 1999 n. 1503 e precedenti ivi cit., che hanno affermato il medesimo principio per il caso in cui il conduttore si trovi nella giuridica impossibilità di esercitare nell'immobile oggetto della locazione l'attività in funzione della quale il contratto era stato concluso)..."Cass. Civ. Sez. III, 24-10- 2007, n. 22312. ".... il conduttore di un immobile abusivo è obbligato al pagamento del canone perchè l'oggetto del contratto, che ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. deve esser lecito, è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio, non al bene in sé, né è illecita la causa, ai sensi dell'art. 1343 cod. civ., perché locare un immobile costruito senza licenza, né condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico (Cass. n. 4228 del 28.4.1999; Cass., 15.12.2003, n. 19190)..."