Art. 2963, Codice Civile. 1. I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. 2. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. 3. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 4. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. 5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.I sei mesi di preavviso si calcolano secondo la regola generale sancita nell'art. 155 del Codice Procedura Civile e nell'art. 2963 del Codice Civile.
Corte di Appello di Bari, Sez. III, 28-11- 1988, n. 840. "... il citato art. 3 della L. n. 392/1978 stabilisce che il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. Il termine previsto è quindi un termine calcolabile «a ritroso», nel quale cioè, facendo la legge riferimento al dies ad quem, anziché al dies a quo, come capo o punto fisso, il dies finale, a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro, viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale sancita tanto nell'art. 155 cod. proc. civ. quanto nell'art. 2963 cod. civ., non deve essere computato, mentre va considerato nel termine il dies iniziale che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola (Cass., Sez. lav., 26 febbraio 1985, n. 1655, in Foro it., 1985, I, 2680)...".