Il contratto di locazione può essere registrato recandosi presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non necessariamente quello del proprio domicilio fiscale, dopo avere effettuato il pagamento dell'imposta di registro presso uno sportello bancario o postale. La registrazione può essere effettuata anche in modalità telematica, che diventa obbligatoria per chi possiede oltre 100 immobili. Modalità di registrazione tradizionale. Al momento della presentazione della richiesta di registrazione del contratto l'ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce una copia dell'atto registrato timbrata e firmata. Per la registrazione sono necessari i seguenti documenti: - almeno due copie del contratto, con firma in originale - la richiesta di registrazione che va effettuata sullo stampato predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Se gli atti da registrare sono più di uno occorre presentare anche un altro modello con l'elenco dei contratti. - una marca da bollo pari ad € 14,62 per ogni 4 facciate scritte e comunque ogni 100 righe, da applicare sugli originali e sulle copie - la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro (modello F23). Chi può effettuare la registrazione telematica. La registrazione può essere fatta direttamente dal locatore o da un intermediario abilitato; la procedura consente il contestuale pagamento on-line delle imposte e di eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal software. Ammontare dell'imposta e versamento. Se si procede alla registrazione del contratto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, occorre calcolare l'imposta di registro dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il Modello F23, prima della richiesta di registrazione e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Se si utilizza la modalità telematica il pagamento è contestuale alla registrazione del contratto. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento dell'imposta può essere effettuato: - annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2% a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT; - oppure in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 % all'importo pattuito per l'intera durata del contratto. In tale caso viene applicato uno sconto sull'imposta dovuta pari alla metà del tasso d'interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto.
Cass. Civ. Sez. III, 27-10 -2003 n. 16089. "... secondo la disciplina delle locazioni ad uso di abitazione dettata dalla legge n. 431 del 1998, la mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità. Alla registrazione del contratto la legge citata ha indubbiamente attribuito un particolare rilievo a vari fini: l'art. 7 condizionava l'esecuzione del provvedimento di rilascio alla dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato (la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 333/2001, ritenendo l'impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti posto da tale norma in contrasto con l'art. 24 Cost.); l'art. 8 subordina i benefici fiscali concessi al locatore ai fini dell'IRPEF in relazione ai contratti c.d. convenzionati di cui all'art. 2, comma 3, alla indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto; l'art. 11 prevede che i conduttori, per ottenere i contributi integrativi del fondo nazionale, devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto è stato registrato; l'art. 13 sanziona con la nullità ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Nonostante l'indubbio risalto dato dalla legge al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la registrazione non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto: l'art. 1, comma 4, richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta e non anche la registrazione. Un contratto di locazione concluso in forma scritta, ma non registrato, è valido e vincolante per le parti, e può essere fatto valere in giudizio. A sicura conferma di ciò va rilevato che, come già ricordato, nell'originario impianto della legge, l'utilizzabilità in giudizio del contratto di locazione non registrato, per conseguirne la risoluzione, era desumibile dal già citato art. 7 (poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 333/2001), che condizionava all'adempimento dell'obbligo fiscale soltanto l'esecuzione del provvedimento di rilascio ottenuto dal locatore ..."