Trib. Torino, 31-01-2007. " ... una cosa è il semplice "preavviso di recesso" - il quale non comporta ex se lo scioglimento del vicolo contrattuale e, quindi, non coincide con il "recesso" giuridicamente concepito - altra cosa è, invece, il "recesso" propriamente detto, cioè lo scioglimento unilaterale del rapporto, che si produce, infatti, soltanto una volta decorso il termine di preavviso (in precedenza) comunicato dal conduttore..."Cass. civ. Sez. III, 16-11-1987, n. 8383. "...il preavviso di cui trattasi nell'art. 59 della Legge n. 392 del 1978 non costituisce una condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda né un presupposto dell'azione, e può essere attuato anche con il ricorso introduttivo del giudizio, dovendo in tal caso il rilascio essere disposto per un'epoca che faccia salvo il semestre, decorrente dall'atto stesso, in favore del conduttore..."