05. Manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri condominiali
Il conduttore deve prendere in consegna il bene e restituirlo in buono stato manutentivo alla scadenza del contratto. Pertanto, lo stesso dovrà eseguire a sue spese tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria. Sarà, invece, onere del locatore eseguire tutte le altre riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo salvo quelle di piccola manutenzione.
Ove l'immobile locato sia parte di un complesso condominiale, saranno a carico del conduttore, salvo patto contrario, e a titolo esemplificativo, le spese relative al servizio di pulizia delle parti comuni, le spese relative al funzionamento e alla manutenzione ordinaria dell'ascensore, e le spese relative alla fornitura di servizi comuni, spurgo di pozzi neri o latrine, oltre, ovviamente, le spese per il servizio di acqua ed energia elettrica, riscaldamento e condizionamento d'aria.
La legge 392/78 all'art. 9, indica alcune delle spese che usualmente rimangono a carico del conduttore, nonché i termini per provvedere al pagamento delle stesse. Resta fermo il diritto del conduttore di ottenere l'indicazione specifica delle suddette spese con la menzione dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
In caso di edificio in Condominio, l'amministratore dello stabile non è titolare di un'azione diretta nei confronti del conduttore al fine di poter conseguire il pagamento degli oneri accessori di cui all'art. 9 della Legge 392/78. Il soggetto debitore nei confronti del Condominio, infatti, rimane pur sempre il locatore-condomino, in quanto la Legge 392/78 disciplina unicamente il rapporto tra il conduttore ed il locatore e non interferisce sulla normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune.
Ove l'immobile locato sia parte di un complesso condominiale, saranno a carico del conduttore, salvo patto contrario, e a titolo esemplificativo, le spese relative al servizio di pulizia delle parti comuni, le spese relative al funzionamento e alla manutenzione ordinaria dell'ascensore, e le spese relative alla fornitura di servizi comuni, spurgo di pozzi neri o latrine, oltre, ovviamente, le spese per il servizio di acqua ed energia elettrica, riscaldamento e condizionamento d'aria.
La legge 392/78 all'art. 9, indica alcune delle spese che usualmente rimangono a carico del conduttore, nonché i termini per provvedere al pagamento delle stesse. Resta fermo il diritto del conduttore di ottenere l'indicazione specifica delle suddette spese con la menzione dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
In caso di edificio in Condominio, l'amministratore dello stabile non è titolare di un'azione diretta nei confronti del conduttore al fine di poter conseguire il pagamento degli oneri accessori di cui all'art. 9 della Legge 392/78. Il soggetto debitore nei confronti del Condominio, infatti, rimane pur sempre il locatore-condomino, in quanto la Legge 392/78 disciplina unicamente il rapporto tra il conduttore ed il locatore e non interferisce sulla normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune.
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