05. Manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri condominiali
Il conduttore deve prendere in consegna il bene e restituirlo in buono stato manutentivo alla scadenza del contratto. Pertanto, lo stesso dovrà eseguire a sue spese tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria. Sarà, invece, onere del locatore eseguire tutte le altre riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo salvo quelle di piccola manutenzione. Ove l'immobile locato sia parte di un complesso condominiale, saranno a carico del conduttore, salvo patto contrario, e a titolo esemplificativo, le spese relative al servizio di pulizia delle parti comuni, le spese relative al funzionamento e alla manutenzione ordinaria dell'ascensore, e le spese relative alla fornitura di servizi comuni, spurgo di pozzi neri o latrine, oltre, ovviamente, le spese per il servizio di acqua ed energia elettrica, riscaldamento e condizionamento d'aria. La legge 392/78 all'art. 9, indica alcune delle spese che usualmente rimangono a carico del conduttore, nonché i termini per provvedere al pagamento delle stesse. Resta fermo il diritto del conduttore di ottenere l'indicazione specifica delle suddette spese con la menzione dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. In caso di edificio in Condominio, l'amministratore dello stabile non è titolare di un'azione diretta nei confronti del conduttore al fine di poter conseguire il pagamento degli oneri accessori di cui all'art. 9 della Legge 392/78. Il soggetto debitore nei confronti del Condominio, infatti, rimane pur sempre il locatore-condomino, in quanto la Legge 392/78 disciplina unicamente il rapporto tra il conduttore ed il locatore e non interferisce sulla normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune.
1. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. 2. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.1. Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. 2. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. 3. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. 4. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 5. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.Cass. Civ. Sez. III, 15-9- 2008 n. 23673. "... la disposizione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, comma 3 che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di riparazione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione..."Tribunale Civile di Roma, Sez. V, 15-1- 2007. Il mancato pagamento da parte del conduttore degli oneri accessori al contratto di locazione, qualora il relativo ammontare sia superiore a due mensilità del canone locativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 392/1978 costituisce motivo di risoluzione del contratto. Del resto l'art. 9 della legge n. 392/1978, pone a carico del conduttore tali oneri, il cui mancato pagamento espone, tuttavia, il proprietario locatore ad azioni di recupero da parte del condominio. Infatti, è il locatore che nei rapporti con il condominio, riveste la qualifica di soggetto debitore. Pertanto, deve escludersi che il condominio, e per esso il suo amministratore, sia titolare di azione diretta nei confronti del conduttore onde poter conseguire il pagamento dei relativi oneri che, sia l'art. 9 della legge n. 392/1978 che eventuale disciplina convenzionale del rapporto locatizio, pongono a suo carico.
Cass. Civ. Sez. II, 28-10- 1993, n. 10719. "... Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 63 att. c.c., i contributi e le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio (cioè per la manutenzione delle stesse) e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (nei casi in cui le cose sono destinate a servire i condomini in misura diversa, si ha riguardo, per la ripartizione delle spese, all'uso che ciascun condomino può farne), e l'amministratore del condominio ha facoltà di riscuotere pro quota, in base allo stato di ripartizione come approvato dall'assemblea, i contributi e le spese, direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari ... la L. n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatore e conduttore, e, sotto l'aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune ..."Art. 10, Legge 392/78, Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini. 1. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. 2. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. 3. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. 4. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.TABELLA ONERI ACCESSORI CONCORDATA TRA CONFEDILIZIA E SUNIA-SICET-UNIAT. RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE. AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio L Ispezioni e collaudi C AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L Manutenzione ordinaria C Imposte e tasse di impianto L Forza motrice C Ricarico pressione del serbatoio C Ispezioni, collaudi e lettura contatori C IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione C Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti L Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria L Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell'impianto L Acquisti degli estintori L Manutenzione ordinaria C Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato L Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato C PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo C PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti C Sostituzione di vetri C Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico C Verniciatura di opere in legno e metallo C Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento L PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L10% C90% Materiale per le pulizie C Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista nel c.c.n.l). L.10 % C 90% Manutenzione ordinaria della guardiola L 10 % C 90% Manutenzione straordinaria della guardiola L PULIZIA Spese per l'assunzione dell'addetto L Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta C Materiale per le pulizie C Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso C Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali. Roma, lì 28 gennaio 1999 TABELLA CONFEDILIZIA RIPARTIZIONE SPESE PROPRIETARIO-INQUILINO Cass. Civ. Sez. III, 8-3- 2002, n. 3431. La clausola contrattuale che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori determinati anticipatamente in modo forfettario, è nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, perché viola il principio della specificità di essi, stabilito dall'art. 9 della stessa legge, e consente al locatore di procurarsi vantaggi che non gli spettano.
Cass. Civ. Sez. III, 16-12-1997, n. 12718. La clausola contrattuale che prevede il concorso del conduttore a determinati oneri accessori in una misura stabilita forfettariamente, è nulla, " ... in quanto contrastante con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della L. n. 392 del 1978 (che condiziona il debito del conduttore alla indicazione specifica delle singole spese), di tal che una determinazione forfetaria ... si traduce in agevole strumento contrattuale idoneo a procurare al locatore vantaggi che non gli competono» ex art. 79, comma 1, legge citata..."Cass. Civ. Sez. III, 12-2- 1991, n. 1451. L'art. 9 della Legge n. 392/78, al terzo comma, prevede l'obbligo del conduttore di versare gli oneri accessori entro due mesi dalla richiesta, riconoscendo, altresì, il diritto del conduttore medesimo, prima di effettuare il pagamento, di ottenere l'indicazione della specifica di spesa e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Pertanto i due mesi, sono il termine massimo entro cui il conduttore può esercitare il suo diritto di richiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e l'eventuale esibizione dei documenti giustificativi. Decorso inutilmente tale periodo dalla richiesta, il conduttore deve ritenersi automaticamente in mora e non può sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori adducendo che la richiesta del locatore non è accompagnata dalle indicazioni suddette.
Pretura Civile di Milano, 10-4-1984. Per adempiere quanto previsto all'art. 9 della Legge 392/78, il locatore deve indicare specificamente al conduttore le somme richieste e sottoporgli tabelle analitiche e chiare per la ripartizione delle spese comuni, da cui risultino non solo i criteri di ripartizione seguiti, ma anche specificamente la quota proporzionale di spesa gravante sull'immobile locato e sugli altri immobili del complesso, in modo da permettere al conduttore di controllare l'esattezza della suddivisione.Cass. Civ. Sez. III, 4-6- 1998, n. 5485. "... in caso di contestazione, il locatore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto; al quale fine non basta che dimostri di avere inviato la richiesta prevista dall'art. 9 L. 392/1978..." " ... il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, adempie il proprio onere probatorio, producendo i rendiconti dell'amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli artt. 210 e ss c.p.c. ...".Corte di Appello di Napoli, Sez. V, 14-6- 1988, n. 771. Ove nessuna delle parti riesca a dare la prova dell'accollo all'altra degli oneri accessori, è comunque onere del conduttore dimostrare l'esistenza di una convenzione in deroga all'art. 9 della Legge 392/78, il quale prevede che gli stessi sono a suo carico.Cass. Civ. Sez. III, 7-5- 1991, n. 5031. "... non coglie nel segno la tesi secondo cui il credito del locatore nei confronti del conduttore per il rimborso degli oneri accessori presupponga la effettuazione del relativo servizio, essendo di tutta evidenza che normalmente la prestazione, richiedendo il pagamento anticipato delle necessarie forniture, importa la preventiva acquisizione della liquidità fermo restando ovviamente l'onere, a carico del locatore, di fornire a richiesta i documenti giustificativi delle spese effettuate (art. 9 della legge sull'equo canone)..."Cass. Civ. Sez. III, 12 -4- 2006, n. 8609 e Cass. Civ. Sez. III, 22-4-1995, n. 4588. "... il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1973, n. 841, per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore». È stato chiarito, infatti, che «tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948, n. 3, c.c. che risponde ad una esigenza di rapida definizione di quell'accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione», sicché lo stesso «è ... applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392, senza che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione di cui al citato art. 6, che trascende il regime vincolistico» ..."