Registrazione
Dati d'accesso dimenticati?

< Home

< Locazioni

< 04. Locazione ad uso abitativo
> 06. Locazione di immobile ammobiliato

05. Manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri condominiali


Il conduttore deve prendere in consegna il bene e restituirlo in buono stato manutentivo alla scadenza del contratto. Pertanto, lo stesso dovrà eseguire a sue spese tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria. Sarà, invece, onere del locatore eseguire tutte le altre riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo salvo quelle di piccola manutenzione.
Ove l'immobile locato sia parte di un complesso condominiale, saranno a carico del conduttore, salvo patto contrario, e a titolo esemplificativo, le spese relative al servizio di pulizia delle parti comuni, le spese relative al funzionamento e alla manutenzione ordinaria dell'ascensore, e le spese relative alla fornitura di servizi comuni, spurgo di pozzi neri o latrine, oltre, ovviamente, le spese per il servizio di acqua ed energia elettrica, riscaldamento e condizionamento d'aria.
La legge 392/78 all'art. 9, indica alcune delle spese che usualmente rimangono a carico del conduttore, nonché i termini per provvedere al pagamento delle stesse. Resta fermo il diritto del conduttore di ottenere l'indicazione specifica delle suddette spese con la menzione dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
In caso di edificio in Condominio, l'amministratore dello stabile non è titolare di un'azione diretta nei confronti del conduttore al fine di poter conseguire il pagamento degli oneri accessori di cui all'art. 9 della Legge 392/78. Il soggetto debitore nei confronti del Condominio, infatti, rimane pur sempre il locatore-condomino, in quanto la Legge 392/78 disciplina unicamente il rapporto tra il conduttore ed il locatore e non interferisce sulla normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune.

Art. 1576, Codice Civile. Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Art 9, Legge 392/78. Oneri accessori.
Oneri accessori non pagati nel corso di una locazione di immobili, conduttore in mora.
Il condominio, e per esso il suo amministratore, non è titolare di azione diretta nei confronti del conduttore.
Diritto del conduttore di partecipare all'assemblea dei condomini.
Tabelle per la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore
Determinazione forfettaria degli oneri condominiali - nullità della clausola.
Indicazione specifica della spesa e dei criteri di ripartizione, termine di due mesi per il pagamento - Art.9 Legge 392/78.
Il locatore deve fornire la prova del proprio diritto producendo i rendiconti dell'amministratore.
Spetta al conduttore provare l'esistenza di una convenzione in deroga all'art. 9 della Legge 392/78.
Gli oneri accessori devono essere pagati al locatore anticipatamente secondo le scadenze del preventivo di spesa.
Il credito del locatore per il pagamento degli oneri accessori si prescrive nel termine di due anni.

Chiudi
Se sei Utente registrato, inserisci ID e Password per accedere o acquistare il contenuto. Se sei Utente non registrato, effettua la registrazione per acquistare il contenuto.

Chiudi
realizzato da SPRO
© 2012 New Master - P. IVA 10113160013 | Tutti i diritti riservati