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> 07. Locazione ad uso non abitativo

06. Locazione di immobile ammobiliato


La Legge 431/98 disciplina la locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo e prevede la possibilità di stipulare:
- Contratti di locazione della durata minima di quattro anni, rinnovabili a scadenza per un ugual periodo.
- Contratti cosiddetti "a canone concordato o agevolati" della durata di tre anni, prorogabili per altri due e redatti sulla base di contratti-tipo stipulati in sede locale tra organizzazioni dei proprietari edilizi e dei conduttori.
- Contratti di natura transitoria che possono essere stipulati per una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi, per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori. Tali contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore da provarsi con apposita documentazione da allegare al contratto.
- Contratti per studenti universitari che possono essere stipulati per una durata da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore).
Tutte le tipologie di contratto suddette possono essere utilizzate per la locazione di immobili ammobiliati.

Art. 1, Legge 431/98. Ambito di applicazione.
Art. 2, Legge 431/98. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
Art. 3, Legge 431/98. Disdetta del contratto da parte del locatore.
Art. 4, Legge 431/98. Convenzione nazionale.
Art. 4-bis, Legge 431/98. Tipi di contratto.
Art. 5, Legge 431/98. Contratti di locazione di natura transitoria.

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