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La durata


La durata del contratto di locazione varia in funzione dell'uso dell'immobile locato.
Per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, la Legge 392/78, prevede una durata minima di anni sei per gli immobili adibiti ad attività commerciali, industriali e artigianali, di interesse turistico compresa tra quelle di cui all'art 2 della Legge 326/68 e per i contratti relativi a immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Per i contratti relativi ad immobili, anche ammobiliati, adibiti ad attività alberghiere la durata minima prevista dalla legge succitata è di nove anni.
Dopo il periodo iniziale di sei o nove anni, il contratto si rinnova tacitamente per il medesimo periodo, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza il locatore può esercitare la facoltà di diniego di rinnovo unicamente per i motivi indicati all'art 29 della Legge 392/78.

Durata della locazione.
Durata del contratto di locazione superiore a sei anni - validità - rinnovo alla prima scadenza.
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