1. Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.Cass. Civ. Sez. III, 21-09-2000, n. 12496. "... In tema di rinnovazione del contratto di locazione, la legge n. 392 del 1978, all'art. 3, prevede, in relazione alle locazioni ad uso di abitazione, che il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. In relazione alle locazioni ad uso diverso, l'art. 28 dispone a sua volta che la rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno dodici mesi (diciotto per le locazioni alberghiere) prima della scadenza. In entrambe le norme è quindi prevista per la disdetta la comunicazione mediante lettera raccomandata. L'adozione di tale forma non è tuttavia imposta a pena di nullità, né costituisce strumento esclusivo per determinare, la cessazione del rapporto. Questa S.C., con riferimento alle locazioni ad uso abitativo, ha avuto modo di statuire che l'art. 3 della legge n. 392 del 1978, non prescrive un requisito di forma della comunicazione della disdetta a pena di nullità, perché tale sanzione non è espressamente comminata (sent. n. 11982/91; n. 11899/98). Ed eguale principio va affermato in relazione alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, avuto riguardo al tenore della norma ...."