Art. 39, Legge 392/78. 1. Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. 2. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto. 3. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.Cass. Civ. Sez. III, 12-01-2006, n. 410. "... per la prelazione urbana deve ritenersi, secondo quel che questa Corte ha già affermato (ex plurimis: Cass., n. 7031/1999; Cass., n. 3625/1996, Cass., n. 13757/1991; Cass., n. 1212/1987), che l'esercizio del diritto di riscatto urbano, previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 39, a favore del conduttore di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo d'acquisto ex tunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché la pronuncia, che decida affermativamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento. Da ciò consegue che le vicende modificative del rapporto di locazione ex parte conductoris, che intervengono dopo l'avvenuto esercizio del riscatto ad opera dell'avente diritto (che è il soggetto attuale conduttore dell'immobile, cui il locatore avrebbe dovuto comunicare l'intenzione di alienare il bene) non valgono a trasferire al cessionario della locazione anche la titolarità del diritto di riscatto..."