Cass. Civ. Sez. III, 11-07-2006, n. 15721. "... le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 1177 del 2000) hanno stabilito che, nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27 e 34 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione (e non anche al risarcimento del maggior danno)..."Cass. Civ. Sez. III, 4-3-2005, n. 4753. "... Il conduttore d'immobile destinato ad uso non abitativo non ha di regola l'obbligo di usare il bene locato ad eccezione dei casi in cui il contratto abbia ad oggetto una cosa produttiva o un bene il cui uso sia necessario alla sua conservazione, ovvero quanto il prolungato non uso potrebbe provocare un deprezzamento del valore di mercato del bene locato (sia ai fini della locazione sia ai fini della vendita del diritto di proprietà sia con riferimento ad altri possibili usi). Nelle suddette ipotesi, come in quella in cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente assunto come obbligatorio tra le parti nel sinallagma contrattuale, il giudice di merito deve valutare il non uso della cosa locata posto a base della domanda di risoluzione contrattuale, non ai sensi dell'art. 80 legge equo canone che contempla il caso di unilaterale mutamento di uso dell'immobile locato, bensì alla stregua dei criteri generali in tema di inadempimento contrattuale, per stabilire se ed in che limiti questo sussista (ed in particolare, qualora sussista, che importanza abbia ai sensi dell'art. 1455 c.c.)..."