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L'indennità di avviamento


Se la cessazione del rapporto di locazione di immobili adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e ad attività previste ai numeri 1) e 2) dell'art. 27 della Legge 392/78, dipende dalla esclusiva volontà del locatore, e non per il verificarsi di una risoluzione consensuale, di un inadempimento o recesso o disdetta del conduttore, a quest'ultimo spetta un indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto e per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Se, poi, l'immobile è adibito, entro un anno dalla cessazione del rapporto precedente, dal locatore medesimo o dal nuovo conduttore alla stessa attività l'indennità viene raddoppiata.

Art. 34, Legge 392/78. Indennità per la perdita dell'avviamento.
Art. 35, Legge 392/78. Limiti.
L'indennità di avviamento è dovuta ove l'immobile sia destinato ad attività che comportino contatti con il pubblico.
È nulla la clausola con cui il conduttore disponga in via preventiva dell'indennità, mentre è valida ove disponga dopo che il diritto è sorto.
L'indennità è dovuta a prescindere dalla perdita e dal danno subito.
Restituzione cosa locata - rifiuto del conduttore in attesa del pagamento dell'indennità di avviamento - obbligo di corrispondere solo i canoni.
Il credito relativo all'indennità di avviamento commerciale è un credito di valuta.
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