Sublocazione e cessione del contratto di locazione
Art. 36, Legge 392/78. 1. Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. 2. Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.Cass. Civ. Sez. III, 7-3-1991, n. 2386. "... I gravi motivi di opposizione debbono riguardare la persona del nuovo conduttore, la sua affidabilità e posizione economica ovvero il complesso dell'operazione progettata, con esclusione di motivi che attengano, in via immediata e diretta, alle esigenze e alla situazione del locatore (cfr. Cass. 22 gennaio 1983, n. 620 e sent. n. 5357 citata). Inoltre la sublocazione dell'immobile o la cessione della locazione, operate dal conduttore nell'esercizio della facoltà accordatagli dall'art. 36 della legge 27.7.78 n. 392, non devono essere necessariamente precedute, a pena di invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Infatti, fino a quando il conduttore non provveda a tale incombente, seppure la sublocazione o la cessione non sono opponibili al locatore che non le abbia accettate, questi tuttavia non può considerare inadempiente il conduttore, ma soltanto notificargli la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello di sublocazione o di cessione della locazione (cfr. Cass. sent. n. 2028 del 19 marzo 1985)..."