La registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto. Se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell'anno, a prescindere dall'importo del canone, non si è obbligati alla registrazione del contratto.
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. 2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis. 3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi. 4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.2.2.9, Art. 68, Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili. L'articolo in esame dispone che per i contratti di locazione e affitto di beni immobili - indicati nell'art. 17, comma 1, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131- l'imposta di registro deve essere versata, anziché entro venti, entro trenta giorni dalla data dell'atto stesso. Si rileva in proposito, che il suddetto termine è superiore a quello di venti giorni, indicato dall'art. 13 dello stesso testo unico per la registrazione degli atti in termine fisso. Tuttavia, considerato che il successivo articolo 16, comma 1, dispone che la registrazione è eseguita previo pagamento dell'imposta, è evidente che per i contratti di locazione e affitto di beni immobili anche il termine per la registrazione è di trenta giorni.